ROL non goduti entro il 31 dicembre: cosa succede?
I ROL sono delle riduzioni dell’orario lavorativo riconosciute ai lavoratori tra i “permessi di lavoro”, e non corrispondono alle ferie, che consentono al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza vedere modificata la propria retribuzione.
Ciascun lavoratore, in base alla propria mansione e al proprio contratto di lavoro, matura ogni mese un numero di ROL che può utilizzare in base alle sue esigenze.
Si possono consultare a fine mese sulla busta paga alla voce “residuo tot. ROL” i permessi di cui si può ancora usufruire.
Ma cosa succede se durante l’anno si maturano dei ROL, ma al 31 dicembre non sono esauriti?
Sappi che il destino di questo monte ore di permessi residui dipende dal contratto collettivo nazionale applicato dalla tua azienda.
La disciplina dei permessi è lasciata interamente ai CCNL, a differenza delle ferie soggette a precise disposizioni normative in merito al loro godimento.
Molti contratti, impongono la fruizione delle ore di permessi retribuiti maturati entro il 31 dicembre dell’anno.
Un eventuale residuo dev’essere liquidato, nella busta paga, entro il termine previsto dal CCNL applicato.
Analizziamo nel dettaglio cosa dispongono alcuni dei principali contratti collettivi nazionali
PUBBLICI ESERCIZI – CONFESERCENTI:
I permessi riduzione orario (ROL) saranno fruiti di norma, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione.
I permessi non goduti entro settembre dell’anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO:
I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione.
I permessi non goduti entro settembre dell’anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
ESTETISTA:
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno.
Nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
METALMECCANICA – INDUSTRIA:
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
METALMECCANICA – ARTIGIANATO:
I permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno.
In caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
SERVIZI DI PULIZIA – ARTIGIANATO:
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno.
Qualora essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
LAVANDERIE – ARTIGIANATO:
Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore annue.
Tali permessi saranno utilizzati previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in base alle esigenze delle parti.
Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà tali permessi non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno monetizzati entro la fine dell’anno solare successivo a quello di maturazione.
Saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
OREFICERIA – ARTIGIANATO:
I permessi maturati verranno utilizzati nel corso dell’anno.
In caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
AUTOTRASPORTO – INDUSTRIA:
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
AUTOTRASPORTI – ARTIGIANATO:
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
COMMERCIO – CONFCOMMERCIO:
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza.
Oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
COMMERCIO – CIFA/CONFSAL:
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza.
Oppure è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
COMMERCIO – COOPERATIVE:
Di norma tali permessi dovranno essere goduti entro l’anno di maturazione e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
A tale data, se non usufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
AGENZIE DI ASSICURAZIONE – UNAPASS/ANAPA:
L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi.
Tali permessi competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno.
Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
PANIFICI – FEDERPANIFICATORI:
Tutti i lavoratori matureranno 28 ore annue di permessi retribuiti.
Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva.
SCUOLE PRIVATE LAICHE:
Il CCNL non prevede la maturazione di ROL, ma i dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico.
I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione dell’attività didattica.
Al personale non docente, le festività non godute verranno retribuite in 26mi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare.
La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva.
EDILIZIA – INDUSTRIA:
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore non vengano, in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa.
EDILIZIA – ARTIGIANI:
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore non vengano, in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa.
ALIMENTARI – ARTIGIANATO:
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno.
La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
ABBIGLIAMENTO – ARTIGIANATO:
Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà tali permessi non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno monetizzati entro la fine dell’anno solare successivo a quello di maturazione.
Saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Le medesime scadenze si applicano anche ai riposi compensativi di cui all’art. 49 Area Tessile/Moda lett. C).
BARBIERI E PARRUCCHIERI:
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno.
Nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
STUDI PROFESSIONALI – (CONFPROFESSIONI – CONSILP):
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza.
Potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.
TRASPORTO MERCI – CONFARTIGIANATO:
Qualora non fruiti entro l’anno di maturazione (1 gennaio – 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
COOPERATIVE SOCIALI:
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977
alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare.
Mancato rispetto del CCNL
L’azienda o in generale il datore di lavoro che non rispetta le disposizioni contrattuali sulla liquidazione delle ore di permesso non godute, rischia soprattutto di perdere il diritto al godimento delle agevolazioni contributive.
Al fine di poter applicare le agevolazioni, per il versamento ridotto, dei contributi INPS a carico azienda è richiesto, tra le altre condizioni, il rispetto del CCNL applicato.
Cosa fare se il contratto collettivo non prevede nulla
I dipendenti cui si applicano contratti collettivi che non prevedono disposizioni per la liquidazione delle ore di permesso residue, possono chiedere la stessa con apposita richiesta scritta al datore di lavoro, firmata dallo stesso per ricevuta e accettazione.
Nella missiva il dipendente dovrà precisare l’ammontare delle ore residue da pagare (ad esempio 50 ore) o comunque fornire un riferimento temporale per consentire all’azienda di individuarne la quantità (per esempio “permessi ROL” residui al 30 novembre 2021).
Da ultimo, le aziende sono libere di riconoscere, come condizione di maggior favore, ore di permesso ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL.
La disciplina delle stesse è demandata all’apposito accordo o contratto aziendale che può stabilire una scadenza per la fruizione delle ore, pena il pagamento in busta paga del residuo.