BUONO CARBURANTE 200 EURO
L’articolo 2 del decreto legge 21/2022 prevede la possibilità per il datore di lavoro di concedere ai loro dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per un valore massimo di 200,00 € per ciascun lavoratore.
La corresponsione può avvenire con differenti modalità:
- a titolo gratuito, sotto forma di liberalità
- per previsione contrattuale, attraverso un accordo collettivo o un regolamento aziendale
La concessione del benefit non è obbligatoria e ogni datore è libero di decidere se erogarli o meno e fino a che importo, allo stesso modo è possibile attribuirli in unica soluzione oppure in più tranche.
Questa misura di Welfare aziendale è particolarmente vantaggiosa, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, infatti, per l’azienda rappresenta un costo netto; mentre, per il dipendente, l’importo non concorre alla formazione del reddito in base all’ articolo 51, comma 3, del Tuir.
Va precisato come i buoni benzina costituiscano un istituto a sé stante rispetto al tetto generale di non imponibilità dei benefit di 258,23 euro annui: in questo modo, le due previsioni possono convivere in capo allo stesso lavoratore, senza generare trattenute fiscali e contributive.
L’eventuale sforamento del limite dei 258,23 euro – che causerebbe il prelievo fiscale e contributivo sull’intero valore fruito – non andrebbe comunque a intaccare l’esenzione prevista per i buoni benzina del decreto legge 21.
Invece, nel momento in cui il datore decidesse di corrispondere il bonus carburante per importi superiori ai 200 euro, scatterà l’ applicazione di tasse e contributi per la parte eccedente, a meno che questa non venga fatta confluire nel paniere dei 258,23 euro, se ancora capiente.
Il Bonus non ha vincoli nelle modalità di erogazione, può essere erogato alla totalità dei dipendenti, a categorie specifiche o anche a specifici destinatari prescelti dal dator di lavoro.
Il Datore di lavoro dovrà acquistare i buoni presso una compagnia petrolifera o titoli analoghi, per poi consegnarli ai dipendenti, non verrà infatti corrisposto ai dipendenti il valore monetario ma sarà indicato sul cedolino a titolo figurativo, senza alcuna incidenza sul netto percepito dal lavoratore né sui profili fiscali e contributivi.
L’attribuzione dei buoni deve avvenire entro il 31/12/2022 e indicati nella busta paga del mese di corresponsione, attraverso una specifica voce paga che identifichi la fattispecie.
In questo modo questa specifica misura verrà tenuta distinta in modo puntuale rispetto al paniere dei 258,23 € e confluirà in modo esatto nella Certificazione Unica emessa nel 2023.
Sarà inoltre possibile fa confluire il bonus carburante all’interno delle piattaforme welfare già esistenti, ampliando così il ventaglio dei servizi fruibili dal lavoratore.