“Decreto Aiuti bis”: ulteriori misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.
Il Decreto Aiuti Bis, introduce numerose novità in favore di lavoratori, imprese e famiglie:
Misure fiscali per il Welfare aziendale, aumento delle erogazioni liberali (art.12)
Il Decreto Aiuti Bis ha aumentato la soglia del limite di esclusione dalla tassazione delle erogazioni liberali ai dipendenti, che passa da € 258,23 ad € 600,00.
Si tratta dei c.d. Fringe Benefits, con cui l’impresa può integrare la retribuzione dei dipendenti con buoni acquisto di beni e servizi presso enti e aziende convenzionati come, ad esempio: buoni carburante, buoni spesa, cellulare, ecc. Inoltre, nei 600 euro rientreranno anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si ricorda che ai 600 euro si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante raggiungendo fino ad un totale erogabile esente IRPEF di 800 euro per il 2022.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali.
In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 (art. 21)
Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2022 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, si prevede l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (di cui all’art, 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41).
Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali.
Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (art. 22)
- l’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall’art. 31 del Decreto Aiuti, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- l’indennità prevista dall’art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022);
- inoltre, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 32, comma 12, del Decreto Aiuti è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall’art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall’art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall’art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall’art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021).
Vai all’articolo dedicato all’indennità una tantum di 200 euro per saperne di più
Rifinanziamento del Fondo per “bonus trasporti” (art.27)
E’ stato implementato il Fondo dedicato al sostegno delle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 35, Decreto Aiuti), con previsione di una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022.
Dal 1° settembre 2022 è possibile richiedere il bonus trasporti pubblici erogato a tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale che hanno dichiarato nel 2021 un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto dei 35.000 euro.
Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.
Richiedi il bonus accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it
Congedo obbligatorio per il lavoratore padre
Viene reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio, introdotto negli scorsi anni dalla Legge di Bilancio, della durata di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, fruibili dal padre lavoratore anche in via non continuativa, nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, sia in caso di nascita sia in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è estesa a 20 giorni lavorativi.
Per l’esercizio del diritto, che è fruibile anche contestualmente al congedo di maternità della madre lavoratrice, il padre dovrà trasmettere comunicazione scritta al datore di lavoro – sostituibile con eventuale utilizzo di sistemi informativi aziendali relativi alla gestione delle assenze – con indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base dell’evento nascita o della data presunta del parto.
Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.
Il congedo di paternità ha effetti anche sulla normativa relativa al divieto di licenziamento. Esso si applica per la durata dello stesso (ossia a partire dal primo giorno di fruizione) e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Infine, il provvedimento prevede anche proroghe dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di gas ed energia, ulteriori misure in materia di agevolazioni alle imprese e di investimenti in aree di interesse strategico oltre che il rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale.