Trattamento fiscale e contributivo
Al fine di una maggiore trasparenza sulla assoggettabilità (o meno) contributiva e fiscale delle somme erogate in un accordo conciliativo, si fornisce una sintesi con le voci più controverse:
CONTRIBUTI | TASSAZIONE | |
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO: LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | SI | SI – Separata |
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO: DIMISSIONI SENZA PREAVVISO | SI | SI |
PATTO DI NON CONCORRENZA ALLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO |
NO | SI – Separata |
INCENTIVO ALL’ESODO | NO | SI – Separata |
RISARCIMENTO DANNO: DANNO EMERGENTE | NO | NO – ritenuta d’acconto del 20% |
RISARCIMENTO DANNO: LUCRO CESSANTE | SI | SI – Separata |
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
Definizione
Nel caso in cui il datore di lavoro non dia il preavviso previsto dal Ccnl di riferimento, nei seguenti casi:
- licenziamento senza preavviso,
- dimissioni per giusta causa,
- dimissioni protette,
- maternità
- matrimonio
è obbligato a corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva.
Essa è pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
Contribuzione
L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a contribuzione unitamente alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.
Imposizione fiscale
L’indennità sostitutiva del preavviso dovrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir.
DIMISSIONI SENZA PREAVVISO
Definizione
Qualora sia il dipendente colui che risolve il contratto senza concedere il preavviso all’azienda (dimissioni) quest’ultima trattiene un importo a titolo di mancato preavviso.
Possono in particolare verificarsi due situazioni:
- Il datore di lavoro trattiene il mancato preavviso;
- Il datore di lavoro non trattiene il mancato preavviso;
La trattenuta per mancato preavviso, inserita in busta paga, è calcolata in ragione del compenso che sarebbe spettato al lavoratore se avesse continuato a lavorare (retribuzione normale + ratei di mensilità aggiuntive) con la differenza che, rispetto all’indennità sostitutiva, l’importo assume carattere risarcitorio e, pertanto, viene trattenuto direttamente dal netto a pagare.
Contribuzione e Imposizione fiscale
La trattenuta a carico del dipendente viene trattenuta direttamente dal netto, quindi è soggetto a tasse e contributi.
PATTO DI NON CONCORRENZA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Definizione
Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore.
Essa limita la facoltà del prestatore di lavoro di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro.
Contribuzione
Il patto di non concorrenza, stipulato per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è esente da contributi.
Imposizione fiscale
Il patto di non concorrenza, stipulato per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è tassato con ritenuta d’acconto del 20% (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 234/E/2008).
INCENTIVO ALL’ESODO
Definizione
È una somma che il datore di lavoro è disposto ad offrire al lavoratore, in aggiunta a tutte le spettanze di fine rapporto già determinate e spettanti per legge e per contratto (TFR, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima, etc.…) per concludere il rapporto di lavoro in essere.
Contribuzione
Sulla somma erogata in qualità di incentivo all’esodo non sono dovuti i contributi INPS, né da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro.
Imposizione fiscale
– come viene chiarito dall’art. 17 del TUIR, per il lavoratore si tratta di una somma percepita come lavoro dipendente che viene soggetta a tassazione separata, al pari del trattamento di fine rapporto, e non rientra nel calcolo dell’Irpef dovuta nell’anno in cui viene percepita.
– per quanto riguarda il datore di lavoro, si rileva che il costo sostenuto per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro derivante da un incentivo all’esodo diviene deducibile per competenza
TRANSAZIONE SEMPLICE E TRANSAZIONE NOVATIVA
Definizione
Prima di addentrarci sulla imponibilità delle somme poste a transazione, è il caso di distinguere le due tipologie di transazione:
- La transazione cd. semplice si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione.
- La transazione novativa si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.
Contribuzione
Le somme erogate in seguito a transazione stipulata nel corso, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro non sono, di per sé, escluse dalla base imponibile.
Dal punto di vista dell’assolvimento degli obblighi previdenziali, non tutte le somme erogate in via transattiva sono necessariamente imponibili, ma solamente quelle che, direttamente o indirettamente, sono collegate da un’obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso ovvero cessato.
In considerazione di ciò, possono essere escluse dalla retribuzione imponibile solo le somme corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro.
Imposizione fiscale
L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 326/E/1997, evidenzia che “fanno parte del reddito da lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazione, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o dalla cessazione dello stesso”.
A dette somme verrà applicata la tassazione separata, così come previsto al comma 1 dell’art. 17, del TUIR.
RISARCIMENTO DANNO – DANNO EMERGENTE
Definizione
Le somme erogate a fronte di un danno emergente riguardano quelle atte a reintegrare il patrimonio “deturpato” a seguito delle perdite subite e delle spese sostenute.
Il danno emergente è, in pratica, la perdita economica subita, cioè la perdita causata al patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
Contribuzione
Le somme percepite a titolo di risarcimento del danno emergente non rientrano nel reddito soggetto a tassazione.
La stessa Cassazione ha stabilito che, alla luce di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del TUIR, le somme aventi natura risarcitoria rappresentano reddito imponibile unicamente nei limiti in cui reintegrino il sanno subito a seguito della mancanza di reddito.
A titolo esemplificativo sono: un risarcimento danni alla salute causato da una dequalificazione professionale, ovvero somme erogate a titolo di risarcimento per la perdita di energie psicofisiche).
L’onere della prova di un danno emergente grava sia sul lavoratore che sul datore di lavoro.
Imposizione fiscale
La relazione di accompagnamento del TUIR precisa che sono esclusi dalla tassazione gli indennizzi risarcitori del danno emergente e non quelli risarcitori del lucro cessante
RISARCIMENTO DANNO – LUCRO CESSANTE
Definizione
Il lucro cessante è il mancato guadagno che consegue all’illegittimo comportamento altrui.
Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come nel danno emergente.
In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita di chance (possibilità) di guadagno che il fatto illecito provoca al danneggiato.
Contribuzione
Vengono considerati dall’Inps quali indennizzi risarcitori che sono veri e propri emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo.
Imposizione fiscale
La relazione di accompagnamento del TUIR precisa che non sono esclusi dalla tassazione gli indennizzi risarcitori del lucro cessante.
TABELLA RIASSUNTIVA