CASSA INTEGRAZIONE COS’E’ E A CHI SPETTA
Cos’è la cassa integrazione?
La Cassa Integrazione Guadagni è un contributo economico dello Stato che sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda.
Possono usufruire dell’integrazione salariale:
- Gli operai, gli impiegati
- I quadri
- Lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante
Sono esclusi:
- Dirigenti
- Lavoranti a domicilio.
Quali sono le tipologie esistenti?
1.La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
E’ rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche.
Il tempo di concessione previsto è di 13 settimane più eventuali proroghe fino a 12 mesi, in determinate aree territoriali anche fino a 24 mesi.
Le aziende autorizzate sono:
- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all’ armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
2. La CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria)
Tale intervento può essere richiesto invece per eventi straordinari che costringono alla sospensione dell’attività produttiva, come ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc…
La CIGS è destinata solo ad aziende con più di 15 dipendenti appartenenti ai seguenti settori:
- Industriali ed edili.
- Dell’ artigianato dell’indotto.
- Dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto.
- Cooperative agricole.
- Imprese commerciali con più di 200 dipendenti.
- Imprese editrici di giornali.
- Senza limite dei 15 dipendenti; imprese di spedizioni e trasporto e agenzie di viaggi e turismo.
Lavoratore in Cigs, ha l’obbligo di comunicazione preventiva per qualunque nuova occupazione?
Con ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146, la Cassazione Civile, 31146, ha stabilito che in caso di fruizione del trattamento di Cigs, l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo a un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale, che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato).
La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, l’ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della “prevalenza”, in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all’impegno temporale del lavoratore nell’attività svolta nei periodi di cassa integrazione ovvero all’apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo, e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione.
3. La CIGD (Cassa integrazione in deroga)
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.
La durata massima è pari a 12 mesi e l’ammontare del trattamento economico può arrivare fino all’ 80% della retribuzione.
Essa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc…) versino in grave crisi occupazionale, senza limiti nel numero di dipendenti.
Es. crisi per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quanto riguarda la CIGS, a partire dal 1° gennaio 2016 è stata esclusa come causale di autorizzazione la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
I datori di lavoro che appartengono al FIS, fondo di solidarietà volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, anche non imprenditori, hanno le seguenti caratteristiche:
- Occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti inclusi).
- Fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di un fondo di solidarietà bilaterale di categoria.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, come disposto nella circolare Inps n.130/2017.
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