WELFARE AZIENDALE: COME COMPILARE LA CERTIFICAZIONE UNICA
CERTIFICAZIONE UNICA 2023
I sostituti d’imposta utilizzano la CU_modORD_2023, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il Modello Sintetico entro il 16 marzo. Sempre entro tale data, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.
I premi di produttività detassati e il welfare aziendale sono politiche del lavoro sempre più diffuse nelle aziende. Per evitare che i rimborsi, le spese e i servizi del welfare si intreccino in malo modo con le spese portate in detrazione in dichiarazione è molto importante che la Certificazione Unica sia compilata correttamente e che i valori diversi dalla retribuzione ordinaria siano ciascuno nella corretta Casella come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Welfare aziendale: come inserire le prestazioni nella CU 2023?
Prima di tutto è necessario distinguere tra welfare in sostituzione di premi di produttività e welfare erogato “on top” ossia secondo un Regolamento specifico al personale dipendente.
Tra le possibili erogazioni, che possono rientrare nell’utilizzo di un credito welfare da regolamento, possiamo trovare:
- rimborsi per istruzione, assistenza o trasporto;
- versamenti a casse sanitarie;
- versamenti alla previdenza complementare;
- fringe benefit;
- prestazioni per il tempo libero o sanitarie.
Rimborsi istruzione, assistenza o trasporto
Le caselle 701-706 (vedi istruzioni) accolgono i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 51, c. 2 lett. f-bis) e f-ter), TUIR a seguito delle pratiche di c.d. “welfare aziendale on top” ma non in sostituzione dei premi. Nell’ipotesi di somme riferite a più anni, o a più tipologie di oneri, o ancora più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la sezione.
Versamenti a casse sanitarie
I contributi e premi versati a Casse e assicurazioni sanitarie vengono indicati nelle caselle da 441, a 444 (vedi istruzioni) con in particolare il punto 443 che indica il codice fiscale dell’ente o cassa assistenziale a cui sono stati versati.
Versamenti alla previdenza complementare
Dalla casella 411 alla casella 427(vedi istruzioni) vi è l’indicazione degli eventuali versamenti alla previdenza complementare con, nello specifico, il punto 411 destinato ad evidenziare particolari condizioni correlate alla fiscalità connessa all’adesione a forme di previdenza complementare. Nel caso in cui si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.
Fringe Benefit
Con il termine di benefit o erogazioni/compensi in natura vengono catalogate tutte le concessioni di cui all’art. 51, c. 3, TUIR, tra le quali, a titolo d’esempio, possiamo fare rientrare buoni acquisto, buoni carburante, fringe benefit auto ad uso promiscuo, appartamento, ecc. Nella CU andrà compilato il campo 474 (vedi istruzioni) “Erogazioni in natura”, con esposizione del valore delle eventuali erogazioni/compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare.
Prestazioni cultura o tempo libero o sanitarie
Ricordando le precisazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55 del 2020 , il valore dei benefit, di utilità sociale, non risulterà imponibile nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o no all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio. Le prestazioni offerte in ottemperanza all’art. 51, c. 2 lett. f), TUIR coordinato con l’art. 100 TUIR, risultano quindi non imponibili e non rientrano nel reddito indicato come imponibile all’interno della certificazione unica.
Welfare in sostituzione di premi di produttività
La L. 208/2015 ha reso strutturale l’imposta sostitutiva al 10%, (per il 2023 ridotta al 5%) a favore dei premi di risultato di ammontare variabile stipulati con accordo di secondo livello ed in base ad obiettivi misurabili, verificabili ed incrementali.
È stata inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di scegliere se ottenere il premio di risultato in denaro o attraverso la sostituzione con prestazioni di welfare aziendale.
Le istruzioni della CU 2023 (vedi istruzioni) hanno chiarito la gestione dell’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito in “credito welfare”, e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti, non coincidono, in quanto l’opzione viene effettuata l’anno precedente rispetto all’anno in cui il premio viene utilizzato. Su tale aspetto quindi nell’anno di opzione dovranno essere compilati i punti da 571 a 621 mentre nell’anno di percezione i punti da 631 a 632.
In particolare, nei punti 573 e 593 vengono indicati l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di come compilare la Cu 2023 con i dati del welfare aziendale.
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