TIPI DI TASSAZIONE:
- ORDINARIA: scaglioni IRPEF
- SEPARATA: non rientra nei redditi soggetti alla tassazione ordinaria, utilizzo gli scaglioni con metodo diverso indicato dal Legislatore per tipologie di redditi particolari. Art.17 TUIR es:
- a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)
- b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;
- c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- SOSTITUTIVA: redditi particolari che non rientrano nei redditi soggetti alla tassazione ordinaria, tassati con aliquote particolari. Es: forfettari e redditi di capitale, premi di produttività.
- ACCONTO D’IMPOSTA: per alcune tipologie di redditi si anticipa il versamento di una percentuale secca del reddito imponibile come acconto sull’imposta definitiva che viene calcolata con tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, quindi poi si verserà a saldo la differenza con quanto già pagato anticipatamente.. Es: 20% per i redditi da prestazioni occasionali o compensi a professionisti, 23% su provvigioni ad agenti di commercio
Come si calcola la TASSAZIONE SEPARATA da parte del sostituto ?
E’ possibile definire una regola generale applicabile alla maggior parte dei redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione del TFR e indennità equipollenti.
b. Per gli EMOLUMENTI ARRETRATI: si applica l’aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento; a tal fine è necessario individuare correttamente:
- il periodo d’imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposizione;
- il periodo d’imposta a cui fare riferimento per individuare il biennio;
- l’aliquota media calcolata sui redditi del biennio di riferimento.
Per ottenere l’aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2. In questo modo si ottiene la media annuale del reddito del biennio. Sul reddito medio si calcola l’Irpef in base alle aliquote vigenti e quindi l’incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale corrisponde all’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell’unico anno. Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l’aliquota Irpef più bassa.
DATI
Reddito a tassazione separata percepito nel 2013 di €. 5.700,00 Reddito complessivo anno 2012 di €. 32.750,00 Reddito complessivo anno 2011 di €. 31.500,00 Calcolo della media annuale del reddito del biennio 32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00 64.250,00 : 2 = 32.125,00 Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata fino a 15.000 euro 23% 3.450,00 da 15.000 a 28.000 euro 27% 3.510,00 da 28.000,00 a 32.125,00 38% 1.567,50 L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro Calcolo dell’incidenza media 32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x 8.527,50 x 100 / 32125,00 = 26,54 Calcolo dell’imposta 5.700,00 x 26,54% = 1.512,78 |
a. Per il TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e le INDENNITA’ EQUIPOLLENTI: si applica la tassazione separata prevista dall’art.19 del TUIR come di seguito descritta:
- calcolo del “reddito di riferimento”, corrispondente all’importo risultante dal rapporto tra l’ammontare del TFR complessivamente maturato (aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti erogati, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva) e il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR, moltiplicando il risultato per dodici;
- simulazione dell’imposta sul reddito di riferimento, calcolata in base agli scaglioni di reddito e alle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Tale diritto sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3269; contra C.T. Prov. Parma 2.1.2008 n. 95/5/07);
- definizione dell’aliquota media, derivante dal rapporto tra l’imposta sul “reddito di riferimento” e il medesimo reddito, moltiplicando il risultato per cento;
- calcolo dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota media al TFR imponibile (quindi, al netto delle somme destinate alla previdenza complementare, delle deduzioni spettanti per il TFR maturato fino al 31.12.2000 e delle rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva).
DATI
Periodo di maturazione del TFR 1.1.2006 – 31.12.2022 TFR maturato al 31.12.2022 30.000 euro Rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva 3.000 euro Periodo di riferimento dell’indennità 17 anni Quote destinate alla previdenza complementare – Acconti e anticipazioni erogati – 23%, fino a 15.000 euro; 25%, oltre 15.000 e fino a 28.000 euro (dall’1.1.2022) In primo luogo, il reddito di riferimento è così determinato: [(30.000 – 3.000) / 17] * 12 = 19.059 euro. Successivamente, l’imposta sul reddito di riferimento è pari a 4.465 euro [(15.000 * 23%) + (4.059 * 25%)]. Si ottiene, quindi, un’aliquota media di tassazione pari al 23,43% [(4.465 / 19.059) * 100]. Pertanto, l’imposta lorda sul TFR è di 6.326 euro = [(30.000 – 3000) * 23,43%]. |
La tassazione del Tfr da parte dell’azienda è una tassazione definitiva ?
No, vi è una procedura di riliquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate.
La tassazione delle quote del TFR maturate a decorrere dall’1.1.2001 ha carattere provvisorio, atteso che l’imposta relativa sarà successivamente liquidata dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 co. 1 del TUIR).
Gli uffici, tuttavia, devono verificare se per il contribuente è più favorevole far concorrere i redditi in esame alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (art. 17 co. 3 del TUIR).