NUOVO INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI IN VIGORE DAL 01/06/2023
NEWS – VIA LIBERA AL BONUS ASSUNZIONE NEET
Finalmente l’INPS ha pubblicato la Circolare numero-68-del-21-07-2023.pdf con le istruzioni operative per la richiesta dell’incentivo NEET.
CARATTERISTICHE
Art. 27 del Decreto Lavoro 48 del 15/03/2023 (gazzetta-ufficiale-dl-4-maggio-2023-n-48)
- beneficiari: datori di lavoro privati
- durata: 12 mesi
- misura: 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali. In pratica, è l’ammontare sul quale sono calcolati i contributi dovuti all’Inps, sia per la quota a carico del lavoratore, che per quella a carico del datore.
Vi rientrano la retribuzione della prestazione lavorativa ordinaria (quindi la paga base, l’indennità di contingenza, l’Edr – elemento distinto della retribuzione – gli scatti di anzianità, gli eventuali superminimi), ma anche la retribuzione riferita al lavoro straordinario, quella correlata alle assenza retribuite (ferie, permessi e così via anche se non goduti), le integrazioni all’indennità di malattia, maternità, infortunio dovute dal datore di lavoro, le mensilità aggiuntive.
In sostanza, la retribuzione imponibile è pressoché costituita dalla sommatoria della colonna «competenze» della busta paga e, quindi, può variare da un mese all’altro in base alle dinamiche del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, essendo il bonus «Neet» calcolato in percentuale su questo valore, anch’esso oscillerà di importo.
REQUISITI SPECIFICI
nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 01/06/2023 fino al 31/12/2023 di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
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- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi e formazione (NEET);
- che siano registrati al (PON) Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, il datore di lavoro dovrà dunque acquisire dalla persona che intende assumere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego che certifica l’iscrizione; CLICCA QUI PER SCARICARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE PROCEDURA PATTO DI SERVIZIO (1).pdf
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
BENEFICIO
- è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- spetta per una durata massima di 12 mesi;
- vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante;
- in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro;
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l’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa;
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l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025;
CONDIZIONI DI SPETTANZA
- rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come disciplinati, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
PROCEDURA PER LE AZIENDE
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
- informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta (ad eccezione delle ipotesi descritte nel successivo paragrafo 10) – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell’area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare;
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al fine di non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di risorse, si fa presente che le stesse verranno contraddistinte dallo stato “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte;
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nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore;
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pertanto, entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
DEFINIZIONE DELLE PRIME ISTANZE
- assunzioni effettuate tra il 01/06/2023 – 30/07/2023: le istanze pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione;
- assunzioni effettuate dal 31/07/2023: le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
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