Dal 01 luglio sono abrogati i COMPENSI DEGLI SPORTIVI DILETTANTISTICI (art.67 comma 1 lettera m)
Tutte le collaborazioni sportive rese da collaboratori che non lo facevano a titolo gratuito e volontario ma dietro compenso sportivo ex art. 67, non possono essere più remunerate nei modi e nelle forme precedentemente previste. Eventuali pagamenti effettuati ai collaboratori a fronte di prestazioni rese dal prossimo 01/07 costituiranno reddito da lavoro.
Chi è il lavoratore sportivo
Si definisce “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività sportiva remunerata. Sono inoltre considerati sportivi i tesserati coloro che, verso corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali.
Il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, è colui che tesserato, svolga dietro corrispettivo, le mansione riportate dalla norma comma 1, art 25 decreto 36/2021 o quelle rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come sopra riportato.
Tipologie giuridiche per i datori di lavoro:
- ASD – associazioni sportive dilettantistiche
- SSD – società sportive dilettantistiche
affiliate presso:
- FSN – federazioni sportive nazionali
- DSA- discipline sportive associate
- EPS – enti di promozione sportiva
Tipologie di rapporto di lavoro ammesse
- lavoro subordinato a tempo indeterminato
- lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni, senza causale. E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato.
- lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Per questa fattispecie non si applica la presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore dei datori di lavoro sopra indicati
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio – PrestO
Settore professionistico, relativo alle discipline: calcio, pallacanestro, motociclismo e golf
L’attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Il contratto di assunzione deve essere depositato presso la FSN o la DSA per l’approvazione entro 7 giorni e come condizione di efficacia. Nel contratto di lavoro deve essere prevista la cluaola del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Settore dilettantistico
Per il settore dilettantistico, il rapporto si presume di natura autonoma, la forma privilegiata è la collaborazione coordinata e continuativa. Ecco le caratteristiche di base:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18/24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’ASD o SSD è chiamata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) tenuto dal Dipartimento dello sport i dati necessari all’individuazione del rapporto, questa comunicazione è equiparabile alla comunicazione al Centro per l’impiego. Il Libro unico del lavoro (LUL) per questi lavoratori deve essere tenuto telematicamente tramite apposita sezione del RAS o secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
Gestione INPS
La riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia del rapporto lavorativo intrattenuto indipendentemente dalla vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti. I lavoratori sportivi subordinati:
- saranno iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi
- vengono adeguate le aliquote contributive come gli altri lavoratori dipendenti
- 33% aliquota IVA
- 4,97% NASPI, CUAF, Malattia e Maternità
- NO – 0,20% Fondo Garanzia
- NO – FIS
- NO -1,40% contribuzione aggiuntiva tempi determinati
- per i tempi indeterminati non è dovuto il Ticket di ingresso NASPI in caso di licenziamento.
Lavoratori sportivi autonomi con contratto di cococo:
- iscrizione alla Gestione separata INPS
- fino a 5000,00 e non assoggettate a contribuzione
- per chi non ha altre forme pensionistiche sulla parte eccedente applicata aliquota del 25% + 2,03% (2/3 carico committente e 1/3 a carico collaboratore)
- per i pensionati o per gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie aliquota del 24% con base imponibile ridotta del 50%
Per i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, benché non interessati integralmente dalla norma e mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro e – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale
Gestione Fiscale
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, diventano redditi da lavoro, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Tale limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore. Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.
Particolare regime fiscale dei premi corrisposti ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, non costituiscono reddito da lavoro, ma saranno inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma del D.P.R. n. 600/73, con applicazione della ritenuta 20% se l’importo supera €25,82 nel periodo di imposta.
Gestione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Volontari
Le SSD, ASD, FSN, DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono erogabili nella misura massima di €150,00 mensili anche a fronte di autocertificazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (modello nota spese).
Le prestazioni di lavoro volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Tenuta LUL
- Non vi è obbligo tassativo di emissione del prospetto paga per reddito inferiori a 15.000,00 €.
- Iscrizione al LUL anche in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno.
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FAQ
Che impatto ha l’abrogazione dei compensi degli sportivi dilettantistici sulle associazioni sportive?
Questa domanda riguarda le nuove regole relative ai compensi e come le associazioni sportive devono adattarsi a queste modifiche