La circolare dell’Inps del 22 settembre 2023, numero 82, fornisce le prime indicazioni riguardo all’incentivo collegato al posticipo della pensione per i dipendenti che soddisfano determinati requisiti.
Ecco un riassunto dei punti chiave:
- L’incentivo è destinato ai dipendenti che hanno già maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (QUOTA 103) e che nel corso del 2023 hanno almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di anzianità contributiva.
- Questo incentivo consente ai dipendenti di rinunciare alla parte della contribuzione a loro carico (9,19%) destinata a finanziare la copertura IVS (Indennità di Vecchiaia di Solidarietà), mentre il datore di lavoro deve continuare a versare la sua quota.
- L’accesso all’incentivo è collegato alla continuazione dell’attività lavorativa oltre il raggiungimento dei requisiti di pensionamento.
- Se un dipendente decide di rinunciare all’IVS prima di raggiungere i requisiti, l’incentivo inizia a decorrere dalla data in cui avrebbe potuto accedere alla pensione. Se la rinuncia avviene successivamente al raggiungimento dei requisiti, l’incentivo inizia il mese successivo alla manifestazione di questa volontà.
- L’età di accesso alla pensione di vecchiaia rappresenta un ostacolo all’accesso all’incentivo per i nuovi richiedenti e può interrompere la fruizione per coloro che già ne beneficiano.
- L’importo dell’incentivo è soggetto a tassazione ma non ha impatti sui trattamenti pensionistici calcolati con il metodo retributivo. Tuttavia, c’è una riduzione nel montante per i trattamenti calcolati con il sistema contributivo.
- I lavoratori interessati devono comunicare la loro volontà all’Inps, che informerà il datore di lavoro. L’incentivo si applica non solo all’attuale datore di lavoro ma anche a quelli successivi.
- La procedura di riconoscimento è la seguente:
- comunicazione della volontà di posticipo all’INPS;
- l’Istituto verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
- entro 30 gg l’INPS comunica al lavoratore l’esito della domanda
- entro 30 gg l’INPS comunica al datore di lavoro mediante il servizio “Comuncazione Bidirezionale” l’accoglimento della stessa
- solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore
- qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
- È possibile interrompere l’uso dell’incentivo se il lavoratore revoca espressamente la sua scelta o raggiunge l’età di accesso alla pensione di vecchiaia.
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- Quota 103 – La pensione anticipata flessibile
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