La Risposta n. 89/2024 dell’Agenzia delle Entrate analizza l’imponibilità fiscale dei benefici offerti ai dipendenti, in particolare in relazione all’articolo 51, comma 1 del Tuir, che stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Questo include tutti i valori percepiti dal dipendente, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
Principio base
L’articolo 51, comma 1, del Tuir dispone che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Tale disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51.
L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ‘‘vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.
Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura sopra evidenziato, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell‘articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Il comma 3 del richiamato articolo 9 del Tuir prevede che per «Per valore normale […] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso».
Al riguardo, nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Eccezione
Con la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E ), è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
- le «somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale»);
- le «erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro».
In base alla citata circolare n. 37/E del 2013, pertanto, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.
Qual è il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente?
Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti, inclusi i vantaggi economici come compensi in natura.
Come viene determinato il valore dei compensi in natura per scopi fiscali?
Si utilizza il “valore normale”, definito come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza, per beni e servizi simili.
C’è un limite di valore per i beni e servizi esentati dalla tassazione?
Sì, i beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro per periodo di imposta sono esentati; oltre questo valore, sono completamente imponibili.
Quali sono le eccezioni alla regola di imponibilità per i beni forniti ai dipendenti?
I beni che non costituiscono un arricchimento per il dipendente o quelli utilizzati esclusivamente per interesse del datore di lavoro possono essere esclusi dall’imposizione fiscale.
In quali documenti è possibile trovare ulteriori dettagli sulla tassazione dei benefici ai dipendenti?
Le disposizioni sono spiegate in dettaglio nella circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326, e in varie risoluzioni come la n. 178/E del 9 settembre 2003.
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