Con l’introduzione dell’art. 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il legislatore ha colmato una lacuna storica nella disciplina delle dimissioni. È stato infatti aggiunto un nuovo comma (7-bis) all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che consente al datore di lavoro di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre i limiti contrattuali, qualificando tale condotta come dimissioni per fatti concludenti, ossia desumibili dal comportamento del lavoratore.
L’obiettivo principale della norma è evitare l’uso distorto dell’assenza ingiustificata come strategia per ottenere il licenziamento e accedere così alla NASpI. Da ora, infatti, il lavoratore che si allontana senza giustificazioni e non attiva la procedura telematica di dimissioni, potrà vedersi risolto il contratto per sua presunta volontà, senza percepire indennità di disoccupazione e senza spettanza del preavviso.
Quando è applicabile la nuova disciplina
La disciplina si applica quando:
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- Il lavoratore è assente in modo ingiustificato oltre il periodo stabilito dal CCNL applicato;
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- In mancanza di specifiche contrattuali, l’assenza supera i 15 giorni consecutivi;
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- Il datore intende imputare tale comportamento a una volontà tacita di recedere.
Esempi concreti
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- CCNL Metalmeccanica: 4 giorni;
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- CCNL Terziario Confcommercio: 3 giorni;
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- Se il CCNL non prevede un termine specifico: 16 giorni (15 più uno).
Le fasi della procedura di dimissioni
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- Invio di comunicazione al lavoratore
Il datore deve invitare formalmente (PEC o raccomandata) il dipendente a giustificare l’assenza entro 5 giorni, preannunciando che in mancanza la condotta sarà considerata dimissioni per fatti concludenti. - Comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL)
Trascorsi i 5 giorni senza risposte, si invia una PEC all’ITL competente, allegando i recapiti del lavoratore e la documentazione dell’assenza. - Comunicazione UNILAV
Entro 5 giorni dalla data di effetto della cessazione, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) al Centro per l’Impiego, selezionando come causale “dimissioni volontarie”.
- Invio di comunicazione al lavoratore
Il ruolo (eventuale) dell’INL
L’Ispettorato può decidere, ma non è obbligato, di effettuare controlli sulla veridicità della comunicazione datoriale. Ha 30 giorni per farlo, coinvolgendo il lavoratore e altri soggetti informati. Se accerta che l’assenza è giustificata da forza maggiore o da un comportamento datoriale scorretto, la risoluzione perde efficacia e il rapporto può essere ripristinato
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Effetti della procedura per le parti
Per l’azienda:
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- Nessun obbligo di versamento del contributo NASpI;
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- Facoltà di trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso;
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- Chiarezza nella gestione dei rapporti abbandonati.
Per il lavoratore:
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- Nessun accesso automatico alla disoccupazione;
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- Onere della prova per giustificare l’assenza (es. ricovero ospedaliero, calamità, mancato pagamento stipendi);
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- Possibilità di contestare la risoluzione anche in sede giudiziaria.
Casi esclusi: la tutela rafforzata
Non si applica la procedura in caso di maternità, paternità o adozione, in quanto permane l’obbligo di convalida presso l’INL ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001. In questi casi, anche le dimissioni devono seguire una procedura protetta
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FAQ
Serve sempre una PEC all’INL?
Sì, la comunicazione all’ITL è obbligatoria per rendere efficace la risoluzione per fatti concludenti.
È necessario inviare qualcosa anche al lavoratore?
Sì, sia l’invito a giustificare sia la comunicazione di cessazione devono essere trasmessi via PEC o raccomandata.
E se il lavoratore risponde dopo la cessazione?
La cessazione può essere revocata se il lavoratore dimostra cause di forza maggiore o errori nella procedura.
Si può licenziare direttamente?
Sì, ma in tal caso è necessario attivare la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970.
Possono esserci responsabilità per l’azienda?
Sì, in caso di comunicazioni false o senza fondamento, si può incorrere in responsabilità anche penali.