DA LUGLIO DIVIETO DI PAGARE GLI STIPENDI IN CONTANTI
Il comma 911 della Legge n.205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede che dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
I datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso uno dei seguenti canali:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato tra: il coniuge, il convivente o un famigliare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purchè di età non inferiore ai sedici anni.
Sono ricompresi nella presente normativa tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonchè ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Rimangono viceversa esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi famigliari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono esclusi inoltre le prestazioni autonome occasionali ex. art. 2222 c.c. e le indennità di partecipazione erogate per le attività svolte nei tirocini formativi extra curricolari, negli stage e con le borse di studio.
L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo. Le voci che rientrano sono quelle riferite a tutti quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Restano fuori dalla tracciabilità le somme di denaro che sono dovute, anche sotto forma di anticipo, per la copertura delle spese sostenute in trasferta (vitto, alloggio, ecc..), in quanto l’art. 1 comma 910 della Legge prevede che l’obbligo si applica al momento in cui i datori di lavoro o committenti ” corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di essa”. Considerato che il Legislatore fa riferimento alla pusta paga, si ritiene che rientrino nell’obbligo tutte quelle somme che, secondo quanto previsto, devono essere inserite nel prospetto paga e nel libro unico del lavoro.
Il datore di lavoro, deve consegnare al proprio personale un prospetto paga siglato, contenente i dati del lavoratore, il periodo al quale si riferisce la retribuzione, gli elementi della retribuzione comprensivi dell’ANF e le trattenute. Nulla dovrebbe cambiare per tutte le prestazioni legate agli accordi di welfare aziendale legati a contratti di secondo livello, nei quali parte del salario di produttività si trasforma in benefit, essendo già a priori tracciabili. Si ricorda infine che, come già più volte ribadito dalla Cassazione, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
In caso di violazione della norma sopra esposta, il comma 913 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 € a 5.000,00 €. A prescindere da controversie tra le parti, gli organi competenti a rilevare una violazione (INL, INPS, INAIL) procederanno a irrogare la sanzione prevista nel momento in cui il datore di lavoro o il committente avranno proceduto al pagamento con una modalità diversa da quella espressamente prevista. La sanzione si applica anche nel caso di pagamento corretto ma successiva revoca, per esempio successiva revoca del bonifico di pagamento. L’illecito in esame non risulta materialmente sanabile e non opera quindi l’Istituto della diffida ad adempiere.
- Fondazione Studi – tabelle riepilogative pagamento tracciato.pdf
- Fondazione Studi – modello richiesta IBAN dipendente.pdf
Il 01 luglio sarà una data importante, innanzitutto per le imprese di piccole dimensioni abituate al pagamento cash ma anche per quelle di più grandi dimensioni che spesso utilizzano prestazioni di breve durata con rapporti a chiamata o per servizi fino a tre giorni nel turismo e nei pubblici esercizi. L‘obiettivo della norma è quello di rendere i pagamenti delle retribuzioni tracciabili per colpire quei datori di lavoro che pagano in contanti una somma inferiore a quanto dichiarato in busta paga. La norma vuole togliere il lavoratore da un possibile stato di soggezione e rende evidente che l’unica attestazione dell’avvenuto pagamento della retribuzione è rappresentata dalla tracciabilità del pagamento dello stipendio.
SANZIONI
Con la Nota n. 5858 del 04/07/2018 La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso chiarisce alcuni dubbi manifestati dai contribuenti in merito alle modalità di calcolo delle sanzioni previste in caso di violazione della norma. Il Comma 913 dell’art.1 L.205/2017, prevede per chi non si adegua agli obblighi sopra descritti una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 € a 5.000,00 €. Il regime sanzionatorio è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. nota_INL_4538_18.pdf
Legge di bilancio legge di bilancio 2018.pdf