LAVORO FESTIVO OBBLIGATORIO? IL CHIARIMENTO
Il contratto collettivo non può obbligare il dipendente a svolgere attività nei giorni di festività infrasettimanali
La sentenza di Cassazione-Civile-Sez.-Lavoro-Sentenza-n.-18887/2019 dichiara nulle le clausole dei contratti collettivi che prevedono l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali. Il datore di lavoro, può quindi pretendere il lavoro festivo solo dopo aver stipulato un accordo individuale con il dipendente, nel quale lo stesso si impegna a lavorare in tali periodi dell’anno. Senza lo specifico accordo, un eventuale licenziamento disposto a seguito del rifiuto del lavoratore, sarà probabilmente oggetto di tutele risarcitorie.
La recente Ordinanza 31 marzo 2021, n 8958 della Corte di Cassazione ritiene comunque legittima la clausola del contratto individuale, anche quella genericamente adottata nelle lettere individuali di lavoro, tipo ” si conviene che, qualora richiesto, lei sarà chiamata a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge”. Con questa clausola, viene riconosciuto legittimamente al datore di lavoro il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi (e domenicali), nel rispetto della normativa dettata in materia di riposo settimanale.
Il diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate festive, diversamente dalla ferie e dai riposi settimanali, è un diritto disponibile e il lavoratore può volontariamente rinunciarvi per una retribuzione aggiuntiva debitamente maggiorata. Fondamentale per poter applicare le clausole in merito al lavoro festivo è quindi l’espressa individuale volontà del lavoratore, manifesta e codificata adeguatamente tra le parti.
La Stampa specializzata: 2021-05-06_clausole-disponibilita-lavoro-festivo.pdf
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