Gestione delle certificazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18 del 2020, nei casi di pagamento a conguaglio o diretto. |
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EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA |
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IPOTESI | DOCUMENTAZIONE SANITARIA | PERIODO DI RIFERIMENTO | ESEMPI | |||||
Provvedimento dell’operatore di sanità pubblica
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Certificato Medico di Medicina Generale |
Tutele di cui al comma 1 art. 26
Periodo 31 gennaio 2020 – 16 marzo 2020 (periodo transitorio – estremi compresi) comma 4 dell’articolo 26 |
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inizio prognosi coincidente con data redazione | inizio prognosi anteriore alla data di redazione | |||||||
1 | NO | SI | Certificato accoglibile. In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico, i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). | Certificato redatto il 15/02/2020 con indicazione della data del 10/02/2020 in “dichiara di essere ammalato dal”: il certificato verrà in automatico considerato valido dal 10/02/2020. | ||||
2 | SI | NO | Documentazione sanitaria accoglibile. Il provvedimento viene acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo) per il periodo in esso riportato (inizio e fine); . |
Provvedimento con periodo di quarantena indicato dal 15/02/2020 al 28/02/2020: periodo da acquisire dal 15/02/2020 al 28/02/2020 | ||||
3 |
SI data antecedente a quella di redazione del certificato (compresa ipotesi |
SI (compresa ipotesi data fine prognosi successiva a quella indicata nel provved.to) |
Documentazione sanitaria accoglibile. Qualora i periodi indicati nel certificato e nel provvedimento non siano coincidenti, verrà considerato il periodo più ampio di inizio e fine. Certificato telematico: In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico , i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). Qualora il provvedimento riporti una data di inizio e/o una data di fine periodo diverse e più favorevoli rispetto alla prognosi indicata nel certificato, tale periodo verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo). Si viene quindi a creare un evento costituito da un periodo di prognosi inserito manualmente e uno ricavato dal certificato telematico. Certificato cartaceo: si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, considerando il periodo più ampio (inizio e fine) tra quelli indicati nel provvedimento o nel certificato. |
Certificato telematico redatto il 13/02/2020 con indicazione della data del 10/02/2020 in “dichiara di essere ammalato dal” e data di fine prognosi 20/02/2020; provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con periodo indicato 7/02/2020 -18/02/2020: l’evento decorrerà dal 7/02/2020 e terminerà il 20/02/2020 (dal 7/02/2020 al 9/02/2020 acquisizione manuale)
Certificato telematico redatto in data 20/02/2020 con inizio prognosi 20/02/2020 e data fine prognosi 28/02/2020; provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con periodo dal 16/02/2020 al 4/03/2020: l’evento decorrerà dal 16/02/2020 al 4/03/2020 (dal 16/02/2020 al 19/02/2020 e dal 29/02/2020 al 4/03/2020 acquisizione manuale). |
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NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l’indicazione dell’evento riferito a Covid-19. Si ricorda che al fine di non produrre alcuna sanzione per ritardo di presentazione, in fase di acquisizione, la data di presentazione deve coincidere con quella di rilascio e quella di inizio della prognosi. | ||||||||
IPOTESI | DOCUMENTAZIONE SANITARIA | PERIODO DI RIFERIMENTO | ESEMPI | |||||
Provvedimento dell’operatore di sanità pubblica
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Certificato MMG |
Tutele di cui al comma 1 art. 26
Periodo dal 17 marzo 2020 comma 3 dell’articolo 26 |
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inizio prognosi coincidente con data redazione | inizio prognosi anteriore alla data di redazione | |||||||
4 | NO | SI | Certificato non accoglibile salvo integrazioni. In attesa della ricezione del provvedimento, verrà inserito in procedura CDM, il codice di anomalia generica con l’indicazione: “manca il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica” e inviata comunicazione al lavoratore. Se perviene il provvedimento, l’anomalia è sanata. In caso contrario il certificato non è indennizzabile. |
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5 | SI | NO | Documentazione sanitaria non accoglibile salvo integrazioni. Il provvedimento verrà protocollato ma non acquisito. Se ne terrà evidenza qualora il certificato pervenga successivamente. |
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6 |
SI data antecedente a quella di redazione del certificato (compresa ipotesi |
SI (compresa ipotesi data fine prognosi successiva a quella indicata nel provved.to) |
Documentazione sanitaria accoglibile. Qualora i periodi indicati nel certificato e nel provvedimento non siano coincidenti, verrà considerato il periodo più ampio di inizio e fine. Certificato telematico: In caso di data di inizio prognosi, anteriore rispetto a quella di redazione del certificato (ma successiva al 31 gennaio 2020 compreso), la procedura CDM considererà validi, in automatico , i giorni precedenti alla citata data di redazione (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). Qualora il provvedimento riporti una data di inizio e/o una data di fine periodo diverse e più favorevoli rispetto alla prognosi indicata nel certificato, tale periodo verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato cartaceo). Si viene quindi a creare un evento costituito da un periodo di prognosi inserito manualmente e uno ricavato dal certificato telematico. Certificato cartaceo: si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, considerando il periodo più ampio (inizio e fine) tra quelli indicati nel provvedimento o nel certificato. |
Certificato telematico redatto in data 25/03/2020 con indicazione della data del 18/03/2020 in “dichiara di essere ammalato dal” e provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con data di inizio periodo del 20/03/2020: l’evento decorrerà dal 18/03/2020.
Certificato cartaceo con data di fine prognosi 27/03/2020; provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con data di fine periodo 23/03/2020: l’evento terminerà il 27/03/2020. |
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NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l’indicazione dell’evento riferito a Covid-19. | ||||||||
TUTELA PER I LAVORATORI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE |
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IPOTESI | DOCUMENTAZIONE SANITARIA | PERIODO DI RIFERIMENTO | ESEMPI | |||||
Verbale handicap / attestazione medico legale ASL
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Certificato MMG |
Tutele di cui al comma 2 art. 26
Periodo dal 17 marzo 2020 |
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inizio prognosi coincidente con data redazione | inizio prognosi anteriore alla data di redazione | |||||||
1 | SI | SI | Certificato accoglibile dalla data del 17 marzo 2020. Certificato telematico: il certificato di malattia verrà classificato automaticamente, in procedura CDM, come certificato di ricovero (solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). L’operatore interverrà con attività manuale per l’invalidazione del periodo precedente al 17 marzo 2020. Certificato cartaceo: si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza. |
Certificato con prognosi dal 25/02/2020 redatto il 18/03/2020: periodo di riconoscimento della tutela dal 17/03/2020; invalidazione dal 25/02/2020 al 16/03/2020 | ||||
2 | SI | SI Certificato redatto entro il 31 luglio 2020 e con data di fine prognosi successiva al 31 luglio 2020 |
Certificato accoglibile fino alla data del 31 luglio 2020. Certificato telematico: il certificato di malattia verrà classificato automaticamente, in procedura CDM, come certificato di ricovero ( solo in presenza del relativo codice apposto dal medico INPS). L’operatore interverrà con attività manuale per l’invalidazione del periodo successivo al 31 luglio 2020. Certificato cartaceo: si procede con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza. |
Certificato con prognosi dal 10/07/2020 al 15/08/2020: periodo di riconoscimento della tutela 10/07/2020 – 31/07/2020 | ||||
3 | SI | SI Certificato redatto dal 1° agosto con data di inizio prognosi antecedente (dal 17 marzo 2020). |
Certificato accoglibile fino alla data del 31 luglio 2020. Certificato telematico: il certificato emesso dopo il 31 luglio 2020 dovrà essere invalidato. Verrà acquisito manualmente in procedura CDM (come certificato carteceo di ricovero ospedaliero) il periodo in esso riportato fino al 31 luglio 2020. Certificato cartaceo: si procederà con acquisizione manuale in procedura CDM, qualificando il certificato come degenza. |
Certificato redatto il 5/08/2020 con prognosi dal 1/05/2020 fino al 10/08/2020: periodo di riconoscimento della tutela 1/05/2020 – 31/07/2020 | ||||
4 | SI | NO | Documentazione sanitaria accoglibile solo a seguito di presentazione del certificato redatto dal medico curante, entro l’anno di prescrizione. | |||||
NOTA: In tutti i casi sopra descritti di acquisizione di certificati cartacei, si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM, per consentire di inserire, nelle diverse ipotesi, l’indicazione dell’evento riferito a Covid-19. | ||||||||
MALATTIA CONCLAMATA |
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Tutela di cui al comma 6 art. 26 Periodo dal 31 gennaio 2020 |
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Nessuna novità nell’ambito della consueta gestione dei certificati di malattia. Si procederà ad effettuare adeguamenti in procedura CDM per consentire di inserire, in caso di acquisizione di certificati cartacei, l’indicazione dell’evento riferito a Covid-19. |
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