Il DL Sostegni – Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021
– misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 –
ha previsto una indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, (art.10) come di seguito specificata:
- per i collaboratori sportivi è previsto un importo variabile tra i 1.200,00 € e 3.600,00 € da commisurarsi ai compensi percepiti nel 2019. Si tratta di soggetti che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per Covid e i collaboratori con contratto concluso il 30/12/2020 e non rinnovato. L’indennità varia in relazione ai compensi per l’attività sportiva percepiti nel 2019: 3.600,00 € per compensi oltre i 10.000,00 €, 2.400 € per compensi tra 4.000,00 € e 10.000,00 €, 1.200,00 € per compensi sotto i 4.000,00 €;
- 2400,00 € per le seguenti categorie di lavoratori, che al 23/03/2021 non devono essere titolari di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione (per settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del decreto 41 (23/03/2021) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 01/01/2019 – 23/03/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5000 € e titolari di partita iva attiva, iscritti alla gestione separata al 23/03/2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 2400,00 € ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
- nel periodo 01/01/2019 – 23/03/2021 di almeno un contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- nell’anno 2018 di almeno un contratto a tempo determinato o stagionale nei settori di cui sopra di durata almeno pari a 30 giornate;
- non avere al 23/03/2021 ne una pensione ne un rapporto di lavoro dipendente.
- 2400,00 € ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 01/01/2019 – 23/03/2021 e con reddito non superiore a 75.000,00 €, senza pensione ne contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al 23/03
Istruzioni operative
- la domanda per le indennità va presentata telematicamente dal sito dell’INPS entro il 30/04/2021;
- è previsto il pagamento automatico per i soggetti che hanno già beneficiato del bonus in precedenza;
- per gli sportivi che lo richiedono per la prima volta, la domanda dovrà essere inviata dalla piattaforma Sport e salute dal 1° al 15 aprile 2021;
- tutte le erogazioni indicate non concorrono alla formazione del reddito imponibile annuo ai fini fiscali.
DOCUMENTI COLLEGATI