Appalto e solidarietà passiva
L’art.29 comma 2 del D.Lgs 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi. Il committente è obbligato in solido anche per i debiti contributivi e i premi assicurativi, nel termine ordinario di prescrizione quinquennale. Gli importi da considerare sono quelli legati alle retribuzioni del periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il committente non può sfuggire da questa responsabilità economica neanche con la certificazione del contratto, la quale non tutela dalla responsabilità in solido per retribuzioni, contributi e premi.
Per rendere minimo il rischio della solidarietà passiva il committente può adottare clausole contrattuali aggiuntive da inserire sul contratto inziale d’appalto, come quelle di seguito riportate:
- Documentazione attestante la posizione CCIA/INPS/INAIL della società;
- Autocertificazione circa il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nei lavori in appalto;
- Autocertificazione circa la conformità dei contratti di lavoro individuali ai Contratti Collettivi applicati e l’assenza di clausole ad personam che ne possano inficiare il contenuto;
- Possibilità del Committente di richiedere copia dei contratti individuali;
- Elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con allegate Comunicazioni preventive al Centro dell’Impiego di ogni lavoratore presente nell’elenco;
- Divieto per l’Appaltatore di subappaltare i lavori senza l’autorizzazione del Committente e, qualora vi siano dei subappalti autorizzati, eseguire le medesime verifiche anche nei confronti dei subappaltatori.
Durante l’esecuzione dei lavoro, il committente deve comunque farsi dare: – copia degli F24 mensili quietanzati relativi ai contributi correnti, copia dei LUL con relativo bonifico di pagamento, denuncia mensile telematica dei lavoratori all’INPS (mod. UNIEMENS), comunicazione preventive al Centro dell’impiego relative ad ogni modifica intervenuta nell’organico.
Se il Committente ravvisa delle discrepanze o dei comportamenti dubbi e non in regola da parte dei subappaltatori deve immediatamente contestare l’azienda mettendola in mora, con il blocco repentino dei pagamenti, fino al momento del chiarimento.
Alla conclusione dei lavori con la consegna del bene op al termine del servizio prima di procedere con il pagamento del saldo il committente può richiedere la documentazione comprovante in maniera oggettiva l’effettivo adempimento di tutti gli obblighi dai quali derivi una possibile solidarietà congiunta .