GREEN PASS: DI COSA SI TRATTA
è la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 che permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.
Viene rilasciata:
- in occasione dell’effettuazione del vaccino, è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose. Da quel momento, la certificazione è valida per ulteriori 9 mesi.
- dopo la guarigione dal Sars-Cov-2, con il certificato di avvenuta guarigione la certificazione è valida per 6 mesi dalla data di fine isolamento
- a fronte del test molecolare o antigenico negativo, in questo caso la validità della green pass è di 48 ore dal tampone, ovvero dal prelievo del materiale biologico
COSA DEVONO FARE I PUBBLICI ESERCIZI DAL 6 AGOSTO 2021
Il DL N. 105 DEL 23/07/2021 in vigore dal 06/08/2021, prevede l’obbligo di verifica della green pass per le seguenti attività:
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone e all’aperto;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- ……
SONO ESCLUSI DALLA GRENN PASS :
- i soggetti che hanno meno di 12 anni d’età
- coloro che sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.
COME EFFETTUARE I CONTROLLI DEL GREEN PASS:
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni della norma, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto alla verifica. Il titolare o chi per lui non potrà chiedere alcuna copia del pass da archiviare ma potrà solo utilizzare l’apposita app “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere la generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Il titolare dell’attività o un suo delegato, formalmente designato, dovrà quindi scaricare l’applicazione su un dispositivo dedicato e all’ingresso del locale verificare i QR-code dei clienti che entrano, l’applicazione non necessita della connessione internet.
Non è previsto alcun trattamento dei dati ai fini privacy in quanto non sono visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi ala medesima oggetto di verifica.
Potranno richiedere il Green pass soltanto i lavoratori formalmente incaricati dal datore di lavoro, su questa nomina dovranno anche essere indicate le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Scarica qui il modello di nomina vademecum green pass.
LE SANZIONI
In caso di mancata verifica della Green pass è prevista una sanzione da 400,00 € a 1000,00 €, sia a carico dell’esercente che dell’utente
LE RISPOSTE DEL MINISTERO
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STAMPA SPECIALIZZATA
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda.pdf
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda1.pdf
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda2.pdf
Approfondimento_FS_270072021_GreenPass.pdf
Home – Certificazione verde COVID-19.pdf
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