NEWS – NUVE MISURE PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITA’ SUL LAVORO
Il Decreto Legge n. 19/2024 introduce significative modifiche in materia di sanzioni per il lavoro nero, elevandole del 30% e stabilendo multe variabili da 1.950 a 46.800 euro, a seconda della durata del periodo di lavoro irregolare.
DA 1.950 A 11.700 EURO | Per lavoratore impiegato fino a 30 giorni senza la preventiva comunicazione di assunzione. |
DA 3.900 A 23.400 EURO | Per lavoratore impiegato da 31 a 60 giorni senza la preventiva comunicazione di assunzione. |
DA 7.800 A 46.800 EURO | Per lavoratore impiegato oltre 60 giorni senza la preventiva comunicazione di assunzione. |
Viene data particolare attenzione alla tutela dei lavoratori stranieri, minori e di coloro che beneficiano di misure di sostegno all’inclusione, per i quali le sanzioni subiscono un ulteriore incremento del 20%. Queste misure si pongono come strumento di deterrenza e di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, al fine di promuovere condizioni di lavoro sicure e regolamentate.
Inoltre, si sottolinea l’importanza della procedura di diffida, che permette ai datori di lavoro inadempienti di beneficiare di una sanzione ridotta, a patto di regolarizzare la situazione del lavoratore irregolare entro 120 giorni dalla notifica del verbale di infrazione. La regolarizzazione implica l’assunzione con contratto a norma e il pagamento dei contributi previdenziali dovuti, con l’obiettivo di garantire al lavoratore una posizione lavorativa chiara e tutelata.
La legge introduce inoltre specifiche disposizioni per i casi di lavoro nero già regolarizzato spontaneamente dal datore di lavoro prima di eventuali controlli, escludendo la maxi-sanzione se viene dimostrata la volontà di conformarsi alle normative vigenti in materia lavoristica e contributiva. Tale esclusione si applica anche nei casi di differente qualificazione del rapporto di lavoro, purché siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa.
Queste novità legislative mirano a rafforzare il sistema di sicurezza sul lavoro, incentivando la trasparenza e la correttezza delle relazioni lavorative e imponendo sanzioni più severe per chi elude le norme. La stretta sul lavoro nero si inserisce in un quadro più ampio di misure per la sicurezza sul lavoro, sottolineando l’importanza di un ambiente lavorativo sicuro e regolato, fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La sicurezza nei cantieri con lavoratori autonomi
Il decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che nei cantieri privati con due o più lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti) non è necessario il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) né la notifica preliminare all’ASL, a condizione che non esistano rapporti di subordinazione tra i lavoratori. Tuttavia, se un committente affida lavori a un’impresa che a sua volta subappalta a lavoratori autonomi, sorgono dubbi sulla necessità di redigere il Psc e il piano operativo di sicurezza (Pos). La normativa prevede obblighi specifici per i lavoratori autonomi e l’impresa esecutrice, inclusa la verifica dell’idoneità professionale. La notifica preliminare è obbligatoria solo per lavori di entità significativa.
Casi di Subappalto
Emergono dubbi su necessità e obblighi in caso di subappalto di specifiche lavorazioni a lavoratori autonomi da parte di un’impresa individuale nominata dal committente. Si discute se sia necessario redigere il PSC e il piano operativo di sicurezza (POS) e quali comunicazioni siano dovute alle autorità locali.
Definizione di Lavoratore Autonomo
Il documento chiarisce la definizione di “lavoratore autonomo” come individuo che svolge attività professionali senza vincolo di subordinazione, contribuendo all’opera con completa autonomia.
Ambito di Lavoro dei Lavoratori Autonomi
Si specificano le tipologie di lavoro che possono essere affidate ai lavoratori autonomi, escludendo attività come scavi, realizzazione di fondamenta e opere in cemento armato, che richiedono una pianificazione e organizzazione specifiche.
Obblighi e Verifiche
I lavoratori autonomi e l’impresa esecutrice devono soddisfare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, inclusa la verifica dell’idoneità professionale da parte del committente. La notifica preliminare all’ASL è necessaria solo per lavori di un certo rilievo.
Responsabilità del Committente
Si sottolinea la responsabilità del committente nella comunicazione al Comune dei dati delle imprese individuali subappaltatrici e nella trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
LA SICUREZZA NEI CANTIERI CON LAVORATORI AUTONOMI
NEWS- STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’Inail comunica la realizzazione di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli strumenti sono finalizzati a supportare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico.
L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti, è disponibile dal 22 maggio 2023 sul portale istituzionale www.inail.it al seguente percorso:
Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio.
Sicurezza sul lavoro
Con il Dl 146 del 21/10/2021 il Governo ha inteso introdurre norme più stringenti in materia di controlli sulla sicurezza e la salute nei posti di lavoro e nella lotta al lavoro irregolare.
Nello specifico il decreto interviene sul D.lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza), potenzia le funzioni dell’Ispettorato in materia di sicurezza sul Lavoro e riforma la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le nuove disposizioni fanno si che gli interventi ispettivi in materia di lavoro non possano più essere considerati di carattere discrezionale ma diventano di doverosa adozione, come ben specificato anche dalla circolare n. 3/2021 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Di seguito i principali documenti obbligatori in merito alla sicurezza sul lavoro che l’azienda deve implementare:
- Documento di Valutazione dei Rischi – DVR;
- Corso primo soccorso;
- Corso Antincendio;
- Corso responsabile protezione e prevenzione – RSPP;
- Formazione obbligatoria ai tutti i dipendenti generale e specifica ( 4 ore rischio basso – 8 ore rischio medio – 16 ore rischio alto ); formazione finanziata tramite i FONDI INTERPROFESSIONALI
- Nomina rappresentante dei lavoratori – RLS.
Il provvedimento dell’Ispettorato di sospensione immediata dell’attività in caso di accertata violazione obbliga le imprese a verificare e monitorare che le condizioni di lavoro rispettino le norme sulla sicurezza, in precedenza le sanzioni erano comminate solo in caso di reiterate violazioni.
L’azienda dovrà quindi prima mappare il rischio per poi poter intraprendere tutte le operazioni di adeguamento necessarie.
Si riportano di seguito le violazioni dell’Allegato I che possono produrre la sospensione come indicato nella circolare INL n-4-2021-DL del 10122021:
- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e sua esibizione al momento dell’accesso ispettivo. Nel caso in cui il DVR non fosse reperibile o fosse conservato in luogo diverso, per evitare la sanzione lo stesso DVR dovrà avere data certa antecedente l’ispezione;
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento; il provvedimento di sospensione viene adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Questa formazione si riferisce specificatamente alle seguenti fattispecie del TUSL:
- art.73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo attrezzatura di lavoro);
- art 77, comma 5 (utilizzo DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi );
- art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi);
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP);
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- ecc..
Di seguito si riportano i casi previsti dalla normativa che implicano la sospensione dell’attività.
SOSPENZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DELL’INTERA AZIENDA
- nel caso in cui la percentuale di lavoratori irregolari è pari al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. La condizione di irregolarità è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
- andranno conteggiati nel novero dei lavoratori presenti tutti i soggetti rientranti nell’art. 2 Dlgs 81/2008 quindi anche:
- collaboratori familiari, anche impiegati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro;
- soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici;
- queste due categorie di lavoratori non potranno però essere considerati irregolari per mancanza di comunicazione nel caso sia proceduto alla comunicazione INAIL preventiva (DNA SOCI/COLLABORATORI/COADIUVANTI)
- Il provvedimento di sospensione non viene emesso nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
- la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo è del tutto ininfluente e il provvedimento di sospensione sarà comunque adottato.
- il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza specificatamente individuate come sotto riportato:
-
VIOLAZIONE SANZIONE Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 2.500 € Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 2.500 € Mancata formazione ed addestramento 300 € per ciascun lavoratore interessato Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 3.000 € Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) 2.500 € Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto 300 € per ciascun lavoratore interessato Mancanza di protezioni verso il vuoto 3.000 € Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 3.000 € Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3.000 € Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 3.000 € Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 3.000 € Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 3.000 €
-
SOSPENZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL SINGOLO LAVORATORE
La nuova norma prevede, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa solo dei lavoratori interessati dalle violazioni indicate nei righi 3 e 6 della tabella sopra riportata.
Nel caso in cui l’azienda abbia omesso la formazione e l’addestramento o abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, in tal caso, la sospensione essendo riferita e circoscritta alla posizione del singolo lavoratore, comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore medesimo fino alla data di revoca del provvedimento.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori e l’adeguamento anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore;
- nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria;
- la regolarizzazione dei lavoratori in “nero”, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € se sono stati impiegati più di 5 lavoratori irregolari.
STAMPA SPECIALIZZATA
- INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
- 2021-11-17_nuovi-provvedimenti-lavoro-nero-sicurezza-decreto-fiscale.pdf
- 10-novembre-2021 a casa i lavoratori non formati.pdf
- 10-novembre-2021 il lavoratore non formato viene sospeso.pdf
- generazionevincente.it-I controlli degli ispettori sul lavoro irregolare e sulla sicurezza.pdf
- sospensione-dell-attivita-imprenditoriale-come-e-quando-impugnare-il-provvedimento.pdf
- 25-ottobre-2021 lavoro e sicurezza.pdf
- 1-ottobre-2021 sicurezza più sanzioni..pdf
- 2021-09-08_mor2021-07-09_tutela-stress-termico-ambientale-possibile-ricorrere-cigo.pdfte-infortunio-lavoro-posizione-garanzia-coordinatore-non-confusa-datore.pdf
- 2021-04-15_malattia-covid19-correlata-indicazioni-riammissione-servizio.pdf
È necessario il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) nei cantieri con lavoratori autonomi?
Nei cantieri privati con due o più lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti) non è necessario il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) né la notifica preliminare all’ASL, a condizione che non esistano rapporti di subordinazione tra i lavoratori.
Cosa succede se un committente affida lavori a un’impresa che subappalta a lavoratori autonomi?
Sorgono dubbi sulla necessità di redigere il Psc e il piano operativo di sicurezza (Pos). La normativa prevede obblighi specifici per i lavoratori autonomi e l’impresa esecutrice, inclusa la verifica dell’idoneità professionale.
Quali sono gli obblighi dei lavoratori autonomi e dell’impresa esecutrice secondo il D.Lgs 81/2008?
Devono soddisfare gli obblighi previsti, inclusa la verifica dell’idoneità professionale da parte del committente. La notifica preliminare all’ASL è necessaria solo per lavori di un certo rilievo.
Quali sono i principali documenti obbligatori in merito alla sicurezza sul lavoro che l’azienda deve implementare?
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), corsi di primo soccorso, antincendio, responsabile protezione e prevenzione (RSPP), formazione obbligatoria ai dipendenti, e nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Quali violazioni possono produrre la sospensione dell’attività lavorativa?
Mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP), tra le altre.
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