In seguito alla pubblicazione del recente DL N.18 decreto Cura Italia del 17 marzo u.s. e alla pubblicazione delle Messaggio INPS numero 1287 del 20-03-2020_ relativo alle prime indicazioni dell’INPS sulle modalità di accesso alle varie tipologie di ammortizzatori sociali si forniscono alcune informazioni utili alla valutazione della possibilità di attivazione degli stessi.
CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria :
Le aziende industriali sotto specificate possono ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria per un periodo massimo di 9 settimane per il periodo 23 febbraio 31 agosto utilizzando la causale Emergenza Covid-19 nazionale. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa lavorativa nè, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. L’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Imprese beneficiarie:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
- produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
- manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
- cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di
- proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
FIS – Fondo di Integrazione Salariale :
I datori di lavoro con numero di dipendenti superiore a 5, esclusi i datori di lavoro dell’industria e dell’artigianato, che versano il relativo contributo all’INPS, possono ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale sempre per un periodo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio. La domanda dovrà riportare la dicitura “Emergenza COVID-19 nazionale”, non dovrà essere allegata la scheda causale, nè ogni altra documentazione probatoria, gli accordi potranno essere inviati in un secondo momento.
Per le causali sopra evidenziate, CIGO e FIS, sono previste alcune agevolazioni eccezionali previste dal Decreto Cura Italia:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale,
- il periodo indennizzato non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile e dei 24 mesi nel quinquennio mobile
- non c’è il limite di ⅓ delle ore lavorabili
- i periodi indennizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste
- i lavoratori beneficiari devono essere assunti al 23/02/2020 ma non devono avere un’anzianità di almeno 90 giornate
- la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
- sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, anche senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa, oppure l’azienda potrà anticipare al dipendente e poi recuperare tramite conguaglio in UNI EMENS;
- le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti;
- per chiarezza di esposizione, si sottolinea che la data di decorrenza del 23 febbraio è la prima data di decorrenza utile e che l’inizio della sospensione può qui di essere anche successiva.
FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato:
Le aziende artigiane possono ricorrere al Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore, al momento, solo per periodi di sospensione/riduzione fino al 31 marzo, è comunque prevista una proroga che potrà essere comunicata solo successivamente a tale data
CIG in deroga: Circolare unitaria accordo in deroga
i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, che non hanno diritto ad alcun altro ammortizzatore sociale e non rientrano quindi nelle tipologie sopra evidenziate, possono ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga. Sono comprese le aziende agricole, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, rimane escluso il lavoro domestico.
Il fondo è gestito dalla Regione per il tramite dell’INPS. Per questa misura sono stati emanati due provvedimenti che prevedono diverse forme di finanziamento uno per la copertura delle prime regioni colpite dall’epidemia (tra le quali l’Emilia Romagna) e uno per il finanziamento a livello nazionale.
Il primo decreto DL 09/2020 copre per la nostra Regione il periodo 23 febbraio/22 marzo mentre il secondo decreto DL 18/2020 copre per tutte le Regioni (compresa la nostra) 9 settimane a partire sempre dal 23 febbraio.
Il primo decreto, per l’accesso obbliga alla consultazione sindacale, il secondo invece non la richiede. Complessivamente, per la nostra Regione, in presenza di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa già dal 23 febbraio sarebbe possibile accedere a tutto il periodo di 4 settimane dal 23.02 fino al 22.03 (4 settimane) e ad ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione in deroga a decorrere dal 23.03.2020 (4 del primo decreto e 9 del secondo).
COME CAMBIA IL NETTO IN BUSTA PAGA
Per farti un’idea più precisa di come possa variare il tuo salario netto in Cassa Integrazione al 100% delle ore, puoi dare un’occhiata al CONFRONTO RETRIBUZIONI IN CASSA INTEGRAZIONE. Ricordiamo che non sempre il netto in busta paga corrisponde all’80% del salario netto ad orario pieno: per esempio, oltre il massimale di reddito mensile pari a € 2.159,48, l’ammontare della retribuzione lorda in regime di Cassa Integrazione si blocca a € 1.191,72, rendendo progressivamente maggiore la percentuale di reddito perso..
CONSIDERAZIONI e BUONE NORME
In generale sarebbe opportuno, prima di accedere agli ammortizzatori, far usufruire ai dipendenti le ferie ancora residue al 31/12/19. Questa prassi non è richiesta per chi accede al Fondo di Solidarietà dell’Artigianato, per il quale è stato espressamente escluso l’obbligo.
Nella considerazione che non tutti i dipendenti sono nella stessa situazione sarebbe comunque possibile attivare l’ammortizzatore su tutta la forza lavoro, avendo l’accortezza di far consumare l’arretrato allo specifico dipendente con residui all’anno precedente, prima di coprire la sua assenza con l’ammortizzatore sociale.
Il presente articolo è stato predisposto con il contributo dei colleghi del Coordinamento Area Lavoro Regione Emilia-Romagna
STAMPA SPECIALIZZATA
- DL CURA ITALIA-Vademecum-Direzione LavoroWelfare FINALE.pdf.pdf.pdf.pdf
- Schema riassuntivo predisposto dall’INPS con le caratteristiche dei diversi strumenti di integrazione al reddito Scheda informativa circolare n. 47 del 2020 – Integrazioni salariali Covid-19 (1).pdf
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