Grazie alla collaborazione dell’Avv. Cilli Francesca si riportano i contenuti di un interessante evento dal titolo “APPALTI PRIVATI: CONTRATTO, RESPONSABILITÀ E TUTELA DEL PROFESSIONISTA” nel quale si sono affrontati le scottanti questioni legate alla responsabilità dei diversi protagonisti che si avvicendano sui cantieri edili.
Si riportano di seguito in modo molto schematico i contenuti esposti dall’Avvocato in merito alla definizione di contratto di appalto, la definizione degli attori principali e loro relative responsabilità
Definizione di contratto di appalto. (artt. 1655-1677 c.c.)
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Il contratto di appalto si differenzia dalla COMPRAVENDITA (art. 1470 c.c..) e dal CONTRATTO D’OPERA MANUALE E INTELLETTUALE (artt. 2222 e ss e artt. 2229 e ss c.c.).
Si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un’opera da realizzare “su misura” rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell’obbligazione di “facere” rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell’appaltatore.
Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
I Protagonisti dell’appalto
- committente – colui per il quale si svolgono i lavori
- appaltatore / general contractor – chi svolge i lavori
- venditore-costruttore –
- subappaltatore – soggetto al quale vengono affidate la realizzazione di alcune opere, es impermealizzazione delle coperture, impianto elettrico od idraulico
- progettista – soggetto al quale viene affidata la progettazione dell’opera
- direttore dei lavori – che spesso coincide col progettista (cui il committente si affida per la verifica della esecuzione dei lavori a regola d’arte e per la verifica della corrispondenza dei lavori al progetto)
Responsabilità solidale (del committente)
- art. 1676 c.c. : Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
- art.29, comma 2, D.lgs 276/2003 : In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento […] può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
L’articolo 9, primo comma, D.L. 76/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha esteso espressamente l’applicazione della disciplina posta dall’art. 29, secondo comma, D. Lgs. 276/2003 anche ai lavoratori che prestano la loro attività in forza di lavoro autonomo: “Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”.
Responsabilità dell’appaltatore
- art. 1667 cc – Difformità e vizi dell’opera: l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. - art. 1668 cc – Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.
- art. 1669 cc – Rovina e difetti di cose immobili: Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Responsabilità del progettista
- inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Responsabilità del Direttore lavori
- progressiva realizzazione dell’opera rispetto al progetto;
- correttezza delle modalità dell’esecuzione dell’opera;
- svolgimento dell’attività di vigilanza in cantiere.