ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
Circolare INPS n.66 del 17/05/2019
Il dipendente deve presentare la richiesta telematica?
- fino al 31/03 i lavoratori privati dovevano presentare la domanda in modo cartaceo;
- dal 01/04 solo in via telematica www.Inps.it (web- Patronati – Consulenti del lavoro – Commercialisti) (messaggio INPS 1777 e 1430);
- le nuove modalità NON interessano i lavoratori AGRICOLI a tempo INDETERMINATO, per loro rimane la procedura cartacea;
- il lavoratore deve comunicare l’esito positivo della domanda al datore di lavoro
- normalmente l’importo come prima va liquidato dal datore in busta paga
- per i lavoratori di ditte CESSATE o FALLITE la prestazione viene erogata direttamente dall’INPS
Cosa devono fare i datori di lavoro ?
- l’applicazione “consultazione importi ANF “, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, consente di visualizzare, relativamente alle sole domande accolte nella procedura “ANF DIP” , tutte le informazioni relative al lavoratore:
- sia con ricerche puntuali relativamente al CF del datore di lavoro
- sia con ricerche massive per tutti i lavoratori dell’azienda, in quest’ultimo caso le informazioni non saranno immediate come quello precedente ma saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema Kami Export – 2019-06-12_nuova-modalita-presentazione-domanda-anf-istruzioni-datori-lavoro.pdf
- asa
Tipi di famiglia: l’assegno spetta a tutti i lavoratori i cui redditi siano al di sotto di determinati limiti e viene calcolato secondo determinati criteri:
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- numero dei componenti
- tipologia del nucleo
- reddito conseguito
- gli importi degli assegni diminuiscono al crescere del reddito del nucleo familiare;
- spettano solo alle famiglie la cui somma dei redditi da lavoro dipendente o equiparati sia pari almeno al 70 % dell’intero reddito del nucleo familiare nel suo complesso;
- il lavoratore è tenuto a presentare all’INPS una domanda di variazione entro 30 gg. attraverso la procedura telematica;
- il diritto all’assegno inizia a decorrere dal primo giorno in cui si verifica l’evento ( es. nascita di un figlio) all’ultimo giorno del periodo di paga.
Per i nuclei più deboli va chiesta l’autorizzazione dell’INPS, per esempio: in presenza di orfani, figli di genitori divisi, persone inabili e altre categorie da proteggere, ecc.
CONCLUSIONE : con la nuova procedura il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti le autorizzazioni, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato direttamente dall’INPS.
- i COMMERCIALISTI sono abilitati alla trasmissione delle domande per gli assegni al nucleo familiare. Cndcec_comunicato_270519_Anf.pdf