ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Finalmente dal 16 maggio 2018 entra in vigore l’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE. Si tratta di una misura di politica attiva introdotta dal Jobs Act che prevede un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Dal 16 maggio l’assegno individuale di disoccupazione è concesso a coloro che ne facciano richiesta e abbiano i seguenti requisiti:
- percettori di NASPI da almeno 4 mesi;
- beneficiari del reddito di inclusione che abbiano stipulato il patto di servizio;
- lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis, Lgs. 148/2015
La domanda dell’Assegno deve essere effettuata tramite il portale ANPAL , e la relativa prestazione deve essere usata entro 2 mesi dalla data di rilascio, ha una durata di 6 mesi prorogabile per altri sei mesi nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione consiste in attività di assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro e si compone di due prestazioni principali:
- assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
- ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’assegno verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda;
- servizi e misure complementari: nel corso del servizio è possibile affiancare alle attività precedenti, anche ulteriori attività utili a facilitare il reinserimento lavorativo, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono finanziate dall’assegno, ma possono comunque avvalersi di ulteriori finanziamenti pubblici.
L’importo dell’Assegno viene riconosciuto al soggetto che eroga il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’assegno trova lavoro. L’importo varia da un minimo di 250 € ad un massimo di 5.000 €, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata. I soggetti erogatori ricevono l’assegno in caso di ricollocazione dell’utente con:
- contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato);
- contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campagnia, Puglia, Calabria e Sicilia)
- part time pari almeno al 50%
La Circolare n. 2 del 08/06/2018 dell’ANPAL chiarisce i termini e le condizione per l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Circolare-n-2-del-08-06-2018.pdf
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Delibera ANPAL 14/2018, articolo 31052018 disopnibile l’assegno di ricollocazione.pdf