NEWS – INPS: BONUS 200€ MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE
L’Inps ci fornisce ulteriori informazioni in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
Con la circolare n.73 del 24 Giugno 2022, già citato in precedenza, viene precisato che tale indennità spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, specificati nell’articolo sottostante.
Tra questi eventi tutelati sono ricompresi anche l’aspettativa sindacale, modificata dalla legge 28 Maggio 2021, n.76, che ha previsto l’immediata sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo prevista dai CCNL di settore.
Tale indennità spetta anche ai lavoratori che in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 Giugno 2022, non abbiano beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del datore di lavoro.
Infine nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di Luglio 2022 nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso entro e non oltre il 30 Dicembre 2022.
Con il messaggio n.3805 del 20 Ottobre 2022 sono state fornite le istruzioni per il pagamento del bonus a quei lavoratori che pur avendone diritto hanno tardato a fornire la dichiarazione al proprio datore di lavoro, essi potranno usufruirne attraverso la richiesta del flusso regolarizzativo.
Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, i datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>.
Nell’ipotesi di indebita erogazione, le strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.
NEWS – VIA LIBERA AL BONUS 150€ PER IL CARO BOLLETTE
Ecco gli aggiornamenti per quanto riguarda il bonus di 150 euro che verrà inserito nel cedolino di novembre pagato a dicembre.
E’ stato dato il via libera al bonus di 150 euro per i lavoratori dipendenti contro il caro bollette.
Questo bonus andrà nel cedolino di novembre anche se erogato a dicembre.
In particolare, l’articolo 18 del decreto-legge n 144/2022 prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.
A chi spetta questo bonus?
- Il decreto-legge n. 144/2022, come anticipato in premessa, ha previsto all’articolo 18, comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.
L’articolo citato prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 pagato a dicembre” (cfr. il comma 1) e che, “nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia”.
Si evidenzia che l’erogazione della indennità, ai sensi dell’articolo 18 in esame, per il tramite dei datori di lavoro è esclusa sia per gli operai agricoli a tempo determinato che per i rapporti di lavoro domestico.
Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
Il comma 2 del medesimo articolo 18 dispone che: “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum […] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Si osserva, infine, che l’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.
BONUS 200 € – MISURE URGENTI CONTRO LA CRISI ENERGETICA – DL 50/2022
Il Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina è entrato in vigore il 18/05/2022.
Tra le misure più importanti è prevista l’erogazione del bonus 200 € a una platea molto ampia di destinatari, alcuni dei quali riceveranno il bonus in modo automatico e altri saranno tenuti invece a presentare un’apposita istanza. Caratteristica principale è che il riconoscimento del Bonus cerca di raggiungere tutti i lavoratori ma non può essere erogato sullo stesso soggetto per più volte. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per cercare di fare un po’ di chiarezza alla normativa alquanto complessa si riportano di seguito le caratteristiche salienti rispetto ai diversi beneficiari:
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LAVORATORI DIPENDENTI:
L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ammonta a 200 € e verrà anticipata dai datori di lavoro nella mensilità di luglio 2022, a sua volta il datore di lavoro procederà a recuperare quanto erogato mediante compensazione con le denunce contributive. L’indennità spetta ai dipendenti in forza al mese di luglio 2022 e che abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 della decontribuzione dello 0,8%. Il Datore di lavoro procede automaticamente al riconoscimento dell’indennità insieme alla concomitante dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamento pensionistico, di altro rapporto di lavoro o di reddito di cittadinanza. Modello-autocertificazione
Anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia titolare di più rapporti di lavoro contemporaneamente il bonus può essere riconosciuto 1 sola volta e non è proporzionato alle ore di lavoro svolto.
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PENSIONATI
L’indennità di 200 € spetta ai pensionati titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30/06/2022, ed essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35000,00. L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’INPS.
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LAVORATORI DOMESTICI
Per questi lavoratori l’indennità spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18/05/2022. Per ottenere il pagamento dall’INPS il lavoratore deve presentare domanda.
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PERCETTORI DI NASPI, DISC-COLL, INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’INPS a chi ha percepito una di queste indennità nel mese di giugno 2022
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COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Possono percepire l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti esclusivamente alla gestione separata e con un reddito derivante dai rapporti di cococo non superiore a 35.000 per l’anno 2021. L’indennità verrà erogata previa domanda all’INPS.
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PERCETTORI INDENNITA’ COVID
L’INPS riconosce il bonus ai lavoratori che nel 2021 siano beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
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LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTE
L’indennità spetta ai lavoratori indicati sopra, senza rapporto di lavoro nella mensilità di luglio 2022, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai supporti non superiore a 35.000 €. Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’INPS.
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
I lavoratori autonomi privi di P.IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del C.C. e che rispettino le seguenti condizioni: accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 e esser iscritti alla Gestione separata, possono fare domanda per ricevere il bonus.
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INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
L’INPS, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5000 €, titolare di partita IVA attiva, iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
IMPORTANTE:
Il bonus per tutti i soggetti indicati sopra, salvo il caso dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei titolari del reddito di cittadinanza, viene erogato successivamente all’analisi da parte dell’INPS delle denunce contributive del mese di luglio 2022 e quindi verosimilmente nella mensilità di settembre 2022.
La stampa specializzata
- 06062022 bonus 200 €.pdf
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