Bonus 600 euro: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Il DLGS N.18 decreto Cura Italia all’art. 27 prevede l’erogazione di un bonus di 600,00 euro a favore dei lavoratori autonomi per il solo mese di marzo. Probabilmente il nuovo decreto che il governo sta preparando prevederà una nuova tranche di pari importo anche per il mese di aprile.
Una platea di beneficiari potrà richiedere il bonus direttamente all’INPS a decorrere dal 01 aprile 2020 con l’apposita applicazione del portale INPS :
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- liberi professionisti: si tratta di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. L’indennità è rivolta anche ai partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata. I predetti soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- collaboratori coordinati e continuativi con posizione attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
- lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonchè i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso ENASARCO;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 €. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, nè il diritto all’assegno per il nucleo famigliare. Circolare numero 49 del 30-03-2020.pdf
I destinatari di questa indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Le credenziali di accesso per le nuove prestazioni, attualmente in vigore, sono:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo)
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on-line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS , ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta PIN (Messaggio numero 1381 del 26-03-2020. PIN agevolato) . La domanda potrà essere inviata dal Portale INPS, tramite la funzionalità: prestazioni e servizi / domande per Prestazioni a sostegno del reddito / indennità COVID-19
Le indennità di cui sopra:
- non sono tra esse cumulabili
- non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza
- sono incompatibili con le pensioni dirette
- sono incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità
- sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
- sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASPI
- sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali
Il decreto prevede anche l’istituzione di un Fondo di Ultima Istanza che erogherà anch’esso un bonus di 600 € alle categorie di lavoratori autonomi non rientranti nelle categorie sopra evidenziate, tra i quali i Professionisti iscritti a un determinato Ordine. Il contributo verrà erogato direttamente dalle Casse di appartenenza. Il bonus si sommerà a quanto previsto in modo autonomo da ciascuna Cassa:
- Dottori Commercialisti ed esperti contabili: CNDCEC, CNPR
- Avvocati: CASSA FORENSE
- Consulenti del Lavoro: ENPACL
- Medici: ENPAM
- Geometri: CIPAG
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per approfondire le modalità con cui ottenere il Bonus da 600 euro leggi anche:
- modalità di rilascio agevolato del Pin Leggi qui le modalità per ottenerlo
- procedura guidata per accedere al sito INPS e utilizzare le sue funzionalità
- Comunicato Stampa INPS del 31.03.2020 cs200331bis.pdf
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