L’obbligo di “collocamento mirato” riguarda i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti
Scadenze da rispettare
Il termine ultimo per la trasmissione telematica del resoconto occupazionale, riferito al 31 dicembre 2023, è fissato per il 31 gennaio. Questo documento è cruciale per controllare il rispetto degli obblighi di impiego di lavoratori appartenenti a categorie protette o disabili. L’obbligo, stabilito dalla legge 68/1999, coinvolge sia enti pubblici sia aziende private che raggiungono certe dimensioni e che hanno avuto variazioni occupazionali influenti sulla quota riservata alle categorie protette.
Come funziona il “collocamento mirato“
Le quote di assunzione obbligatorie rappresentano un aspetto fondamentale della legge 68/1999, e mirano a garantire l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette. Queste quote variano in base alla dimensione dell’azienda: per esempio, un’azienda con 15-35 dipendenti è tenuta ad assumere almeno un lavoratore disabile, mentre quelle con un organico di 36-50 dipendenti devono assumere due disabili. Per le aziende con più di 50 dipendenti, la legge impone una quota del 7% delle assunzioni a favore di disabili.
Questo sistema di quote è progettato per promuovere un ambiente di lavoro più equo e inclusivo, offrendo opportunità concrete a persone spesso marginalizzate nel mercato del lavoro. Inoltre, per le aziende con oltre 150 dipendenti, vi è l’ulteriore obbligo di includere nell’organico una percentuale dell’1% di persone appartenenti alle categorie specificate dall’articolo 18, comma 2, della legge. Queste misure sono cruciali per favorire l’integrazione lavorativa e sociale di individui che, altrimenti, potrebbero incontrare significative barriere all’impiego.
Come si calcola l’organico
Nel calcolo dell’organico aziendale rientrano tutti i lavoratori subordinati, inclusi quelli a tempo parziale, con alcune eccezioni che permettono di definire l’esatta consistenza dell’organico per gli obblighi di assunzione. Tra queste eccezioni figurano, ad esempio, i disabili assunti secondo la legge 68/1999, i dipendenti con contratti a tempo determinato di durata inferiore ai sei mesi, i dirigenti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, e gli apprendisti.
Convenzioni
Il prospetto informativo deve anche includere dettagli su eventuali convenzioni o autorizzazioni per esoneri e compensazioni territoriali. I datori di lavoro con sedi in una singola Regione o Provincia autonoma devono inviare il prospetto tramite il servizio informatico regionale o provinciale, mentre quelli con sedi in più Regioni o Province autonome devono riferirsi al servizio della sede legale.
In conclusione
La mancata trasmissione del prospetto entro i termini comporta una sanzione di 702,43 euro, aumentata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo, con la possibilità di una diffida e la riduzione della sanzione a un quarto dell’importo in caso di regolarizzazione.
Qual è la scadenza per l’invio del prospetto informativo sulle assunzioni di categorie protette e disabili?
La scadenza per l’invio del prospetto informativo è il 31 gennaio di ogni anno.
Chi è tenuto a inviare il prospetto informativo?
Sono tenuti all’invio del prospetto informativo i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che raggiungono determinate dimensioni aziendali e che hanno avuto variazioni occupazionali che influenzano la quota di riserva per le categorie protette.
Quali sono le quote di assunzione obbligatorie per le categorie protette e i disabili?
Le aziende con 15-35 dipendenti devono assumere almeno un disabile, quelle con 36-50 dipendenti due disabili, e quelle con più di 50 dipendenti devono riservare il 7% delle assunzioni a favore di disabili. Per le aziende con più di 150 dipendenti, è prevista anche l’assunzione dell’1% del personale dalle categorie specificate dall’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999.
Cosa deve essere incluso nel prospetto informativo?
Nel prospetto informativo devono essere riportate informazioni sulla situazione occupazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, dettagli sulle assunzioni di personale disabile e categorie protette, eventuali convenzioni o autorizzazioni per esoneri, e le compensazioni territoriali.
Quali sono le sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione del prospetto informativo?
La sanzione per la mancata o tardiva trasmissione del prospetto informativo è di 702,43 euro, aumentata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. Tuttavia, è possibile sanare l’omissione e ridurre la sanzione a un quarto dell’importo originale.
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