DIMISSIONI VOLONTARIE
Come posso inviare le dimissioni telematico con il mio SPID ?
Con l’art. 26 del d.lgs. 151/2015 in vigore dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere effettuate per essere valide in modalità telematica. E’ possibile rivolgersi ai patronati o ai professionisti che sono abilitati alla procedura. E’ anche possibile però procedere in autonomia tramite il proprio computer collegato in rete. Il primo passo è essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Accedendo al sito di
con la propria SPID selezionare il servizio di Dimissioni volontarie
a questo punto vengono richieste alcune informazioni sul rapporto di lavoro che si andrà a risolvere. Conviene avere a portata di mano il contratto di lavoro, l’ultima busta paga e l’indirizzo PEC del datore di lavoro.
L’indirizzo PEC del datore di lavoro è fondamentale in quanto la ricevuta delle dimissioni verrà recapitata allo stesso tramite il servizio di posta certificata.
E’ importante specificare che la data di decorrenza del recesso dal rapporto di lavoro è il primo giorno in cui NON si lavora più (es. se l’ultimo giorno di lavoro è il 30.06 andrà indicato il 01.07). La data di decorrenza non può essere retroattiva.
Cosa che non tutti sanno è che le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modello utilizzando la stessa procedura.
Si evidenzia inoltre che la presente procedura non sostituisce il preavviso da comunicare al datore di lavoro, sarà quindi necessario inviare al datore di lavoro una comunicazione nei termini previsti dal preavviso indicato sul CCNL. La comunicazione di dimissioni formalizzata per iscritto può essere trasmessa all’azienda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi mano con sottoscrizione del ricevente. Se il dipendente rispetta i termini previsti nel suo specifico caso non avrà alcuna trattenuta in busta paga, altrimenti gli saranno trattenuti come MANCATO PREAVVISO tutte le giornate di differenza tra il periodo previsto dal contratto e quanto effettivamente rispettato.
L’unico caso in cui le dimissioni telematiche svolgono anche la funzione di comunicazione al datore di lavoro ai fini della decorrenza del preavviso è quando vengono date con congruo anticipo, in quanto recapitate via PEC.
Si allega un modello di bozza di comunicazione delle dimissioni all’azienda. lettera dimissioni con preavviso.pdf
DIMISSIONI VOLONTARIE ENTRO L’ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI ( art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 ):
La tutela della genitorialità mediante la convalida delle dimissioni è riconosciuta limitatamente ad alcuni periodi considerati “protetti”. La tutela predisposta dalla legge vuole evitare l’interruzione del rapporto di lavoro a causa di pressioni operate dal datore di lavoro in seguito all’acquisizione del nuovo status genitoriale. Al fine di assicurarne le genuinità, pertanto, è previsto che le dimissioni siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Piacenza) competente in base alla residenza della lavoratrice o del lavoratore e che, solo successivamente a detto adempimento, il rapporto di lavoro possa considerarsi definitivamente concluso.
In particolare, il legislatore ha stabilito che sono soggette all’obbligo di convalida le dimissioni rassegnate dai lavoratori nel periodo cosiddetto protetto:
• dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
• dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, fino ai tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore).
La lavoratrice ed il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni in questo periodo devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.
Successivamente la lavoratrice o il lavoratore si dovranno recare presso la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest’ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata. Al servizio ispettivo spetta poi rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta del genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia causata dal COVID-19, la procedura di convalida delle dimissioni ha subito una parziale modifica dal momento in cui non è possibile recarsi presso gli uffici dell’ ITL competenti. E’ stato quindi richiesta la compilazione di un modulo online disponibile sul sito dell’ispettorato, da inviare tramite e-mail ordinaria al servizio ispettivo competente.
Nota-PROT.749-DEL-25-SETTEMBRE-2020.pdf
Evidenziamo anche il fatto che le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, fino al compimento del primo anno di vita del bambino danno diritto alla percezione della NASPI. Visita la sezione del sito INPS dedicata all’argomento.
Leggi la circolare dell’INPS con i nuovi requisiti che danno diritto alla NASPI. Circolare_numero_2_del_04-01-2022.pdf