Conguaglio IRPEF di fine anno, di cosa si tratta e perché si fa
Ogni anno i dipendenti hanno la possibilità di richiedere il conguaglio dei propri redditi annuali nel cedolino di dicembre. Questa operazione permette, in assenza di altri redditi di qualsiasi genere, di evitare l’incombenza della dichiarazione dei redditi tramite modello 730. In buona sostanza i dipendenti possono richiedere al datore di lavoro di integrare la retribuzione dell’ultimo mese dell’anno applicando l’aliquota corretta in base alla somma totale dei redditi accumulati nel corso dell’anno.
Sulla retribuzione annuale del dipendente il datore di lavoro deve infatti versare un’imposta (IRPEF) il cui ammontare varia a seconda del reddito stesso: per redditi annuali compresi tra 15.000 e 28.000 euro per esempio si applica una imposta di un certo valore, per redditi superiori a 28.000 si applica un’imposta ovviamente maggiore e così via. Tuttavia l’IRPEF viene anticipata mese per mese dal datore di lavoro nel contesto della busta paga mensile. Ma non tutte le retribuzioni mensili sono uguali una all’altra. Ad esempio: nei mesi in cui si riceve la Cassa Integrazione Guadagni si percepisce una retribuzione generalmente minore rispetto al normale. Oppure può accadere che nel corso dell’anno il trattamento retributivo migliori sensibilmente in seguito ad una promozione.
Il calcolo dell’IRPEF mensile è per questi motivi parziale e provvisorio.
Di conseguenza la retribuzione effettiva annuale sulla quale calcolare la corretta tassazione emerge solo al termine di tutti e 12 i mesi dell’anno. Ne consegue che a dicembre, considerando tutti redditi percepiti nell’anno sarà possibile applicare l’aliquota corretta e corrispondente allo scaglione di reddito raggiunto, questa operazione viene chiamata conguaglio e può generare una differenza a debito di imposta o a credito. Per quanto complicati possano apparire questi meccanismi, occorre esserne a conoscenza per evitare spiacevoli sorprese in dichiarazione dei redditi.
Conguaglio IRPEF, come funziona
Il consulente del lavoro o l’addetto paghe dell’azienda procede a confrontare l’IRPEF versata sulle retribuzioni percepite dal dipendente con quella da versare in teoria alla luce del totale monte retributivo effettivamente accumulato. Da questa sottrazione emerge un credito (sono state applicate maggiori imposte rispetto a quanto effettivamente dovuto) o un debito (occorre versare ancora una parte di IRPEF). In entrambi i casi la differenza, positiva o negativa che sia viene inserita nel cedolino di dicembre, che – lo ricordiamo – viene elaborato entro il 16 gennaio.
Nell’effettuare questa operazione il datore di lavoro terrà conto anche delle detrazioni cui il lavoratore ha diritto.
Conguaglio IRPEF e Trattamento Integrativo DL 3/2020 (ex Bonus Renzi) – per addetti ai lavori
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che a partire dal 01 luglio 2020, sia abrogato il cosiddetto bonus Irpef (bonus Renzi) e introdotte due nuove misure fiscali:
- la prima misura è denominata “trattamento integrativo”: consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, e riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 01 luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 €.
- la seconda misura si chiama “ulteriore detrazione fiscale”: riconosce per le prestazioni rese tra il 01 luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 € e fino a 40.000 €. Questa misura prevista per il 2020 è stata prorogata dalla finanziaria 2020 anche per l’anno 2021.
Nel calcolo del cedolino di dicembre bisognerà tenere conto del “cambio in corsa” facendo attenzione alle nuove soglie di reddito, infatti queste misure sono attirbuite dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 01 luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Un’illustrazione del Trattamento Integrativo è disponibile in questo articolo.
Trattamento Integrativo e Bonus Renzi: attenzione al reddito virtuale!
Il legislatore – in considerazione delle particolare situazione economica in cui versa il nostro Paese – ha disposto che sia il Trattamento Integrativo che il Bonus Renzi vengano riconosciuti anche ai lavoratori che a causa della fruizione delle misure di integrazione salariale non siano più in possesso del requisito di capienza. Si tratta di quei lavoratori che hanno percepito nel 2020 un reddito che ha generato un’imposta lorda inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti. La causa del minor reddito deve essere riscontrabile nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sostituto d’imposta, pertanto, se spettanti, riconosce i benefici in argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali connessi dal cosiddetto decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In tal caso, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente preso in considerazione al fine di verificare il requisito della “capienza”. Resta comunque fermo che per la determinazione dell’importo del bonus irpef, eventualmente in tal modo spettante, si dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita.
L’ammontare della retribuzione contrattuale assunto a verifica della spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica 2020 al campo 480
Conguaglio IRPEF e redditi percepiti direttamente dall’INPS
In questo anno particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dal conseguente crollo della occupazione effettiva, l’INPS ha erogato numerose prestazioni di sostegno al reddito: prima fra tutte la cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui queste prestazioni siano state erogate direttamente dall’INPS (solo in questo caso), dobbiamo considerare quest’ultimo come un vero e proprio datore di lavoro, e le sue erogazioni come dei redditi di cui tenere conto in sede del conguaglio di fine anno di cui stiamo trattando. Questo permette di non dover inserire tali redditi nella 730 che verrà presentato il prossimo anno. In particolare in questo caso è disponibile una breve e semplice guida al seguente link.
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