Come utilizzare i crediti Inps di artigiani e commercianti del periodo d’imposta 2020 entro l’invio dei Redditi 2022?
I contributi Inps di soci autonomi di Srl formano base imponibile nel calcolo della contribuzione?
In questo articolo analizziamo due importanti precisazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei Redditi 2022, precisamente:
- come compensare i crediti Inps di artigiani e commercianti del periodo d’imposta 2020 entro l’invio dei Redditi 2022;
- esenzione, per i soci autonomi di Srl che non prestano attività, degli utili nella composizione della base imponibile.
Crediti INPS 2020 da compensare
Solo entro la data di presentazione del modello Redditi 2022 (30.11.2022), relativo al periodo d’imposta 2021, è possibile utilizzare in compensazione sul modello F24 (orizzontale) i crediti Inps di artigiani e commercianti, oltre tale data si potrà:
- chiedere il rimborso di tale credito direttamente all’INPS;
- utilizzare il credito al fine di una compensazione interna (verticale) con altri contributi Inps, attraverso le apposite procedure informatiche previste.
In entrambe le casistiche sopracitate, dovrà essere confermata la volontà del contribuente attraverso una specifica richiesta telematica da eseguire sul sito dell’Inps.
Per quanto riguarda la compensazione orizzontale, ossia quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa, non vige l’obbligo di apposizione del visto di conformità e del previo invio telematico del modello, anche per importi superiori a 5.000 euro.
Trattandosi di crediti di natura previdenziale rimane sempre possibile l’opzione della compensazione, anche per debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1500 euro; l’inibizione opera solamente quando si devono compensare crediti di natura tributaria, come Irpef, Iva ecc… .
Contributi Inps, esenzione e utili non imponibili per soci autonomi di Srl
La Cassazione ha ribadito un concetto già discusso in precedenza, che sancisce che i redditi di partecipazione nelle Srl non concorrono a generare la base imponibile per il calcolo dei contributi Inps.
L’ordinanza 25342/2022 della Corte di Cassazione, afferma l’assoluta legittimità di escludere i redditi di partecipazione nella Srl in assenza di attività lavorativa, dalla formazione della base di computo per l’applicazione dell’aliquota contributiva.
Al fine di una corretta compilazione del quadro RR del modello dei Redditi 2022, l’imprenditore socio di una Srl nella quale presta attività, dovrà obbligatoriamente iscriversi all’Inps e pagare sulla quota di reddito attribuibile “per trasparenza” come socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione di tali utili.
Tuttavia, come detto precedentemente, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa, come disciplinato dall’Art. 3-bis del D.L. 384/1992 del TUIR, essi non fanno base imponibile ai fini previdenziali.
Per quanto riguarda i casi particolari, sarà sempre il fatto di prestare o meno attività nell’impresa a guidare la formazione della base imponibile.
La legge prevede che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda sia obbligato ad iscriversi nella gestione commercianti, e sia soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa).