Domanda di invalidità
Come fare la domanda? Quali sono i documenti necessari? Che differenza c’è tra 104 e invalidità civile?
L’invalidità è una prestazione sociale molto importante in Italia, che può essere richiesta da:
- cittadini italiani con residenza in Italia;
- cittadini comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- soggetti extracomunitari, legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno (come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo).
Le patologie che rientrano nell’invalidità civile sono:
- Autismo.
- Disturbo mentale.
- Tumore.
- Malattia rara.
- Sindrome di Down.
- Diabete.
- Malattie e disturbi neurologici.
- Disturbo alimentare.
Se sei interessato a richiedere l’invalidità, ecco una guida semplice per la procedura.
La prima cosa da fare è rivolgersi al medico di base o allo specialista che conosce la tua patologia e ti sta seguendo dal punto di vista sanitario.
Il medico ha tutte le informazioni sulla documentazione medica da preparare per la richiesta di invalidità.
In generale, la documentazione richiesta comprende:
- certificati medici;
- referti di visite specialistiche;
- tutti i documenti che possono dimostrare la tua condizione di salute.
Il medico dovrà compilare e inviare un certificato telematico all’Inps, il numero di protocollo sarà riportato direttamente dentro la domanda di richiesta di invalidità che ha una durata di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.
Dovrai poi compilare il modulo di domanda di invalidità, che puoi trovare sul sito dell’Inps (link domanda).
Nel modulo dovrai indicare le tue generalità, la tua situazione lavorativa e familiare, la tua condizione di salute e le tue difficoltà nel svolgimento delle attività quotidiane. Il modulo è telematico e per poterlo compilare e inviare è necessario lo Spid. Nella stessa domanda potrai fare richiesta dei permessi L.104.
Dopo l’invio della domanda, dovrai inviare tutta la documentazione (certificati medici, visite mediche ecc..) all’Ausl tramite la procedura Inps “allegazione documentazione sanitaria invalidità” (guida online).
Dopo la consegna, dovrai attendere la valutazione dell’INPS sulla tua richiesta di invalidità, questa valutazione può richiedere alcuni mesi e l’Inps può richiedere eventuali visite mediche per verificare la tua condizione di salute.
Se la tua richiesta di invalidità viene accettata, riceverai una comunicazione ufficiale dall’Inps con l’indicazione dell’importo del tuo assegno mensile e delle eventuali prestazioni assistenziali a cui hai diritto fra cui nel caso i permessi 104; in quest’ultimo caso potrai a questo punto inviare la richiesta specifica di domanda 104. Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata. In particolare, è stata realizzata la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.
Se la tua richiesta di invalidità viene respinta, puoi presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, rivolgendoti all’Inps o ai tribunali competenti.
In base alla percentuale di invalidità riconosciuta, vengono riconosciuti i seguenti benefici:
- iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata, in caso di percentuale d’invalidità riconosciuta dal 46% in poi;
- assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali, in caso di percentuale d’invalidità riconosciuta dal 33% al 73%;
- esenzione ticket sanitario, in caso di percentuale d’invalidità riconosciuta dal 66%;
- prestazioni economiche, in caso di percentuale d’invalidità riconosciuta dal 74% al 100%.
Invece, nel caso di percentuale d’invalidità riconosciuta fino al 33% non è previsto nessun riconoscimento.
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