Scopri qui cos’è il DURF, Documento Unico di Regolarità Fiscale
Gli obblighi previsti dalla nuova normativa sulla solidarietà negli appalti superiori a 200.000,00 € in capo agli operatori della filiera non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione fiscale, la sussistenza della propria regolarità fiscale.
La regolarità fiscale delle imprese appaltatrici è valida se sussistono i seguenti requisiti:
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- risultino in attività da almeno 3 anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relative alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Non si considerano i debiti in dilazione non decadute.
In definitiva il DURF è una certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle entrate, corrispondente all’analogo DURC di INPS e INAIL.
Il DURF certifica i requisiti con riferimento all‘ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza ed è emesso a partire dal terzo giorno lavorativo successivo di ogni mese.
Ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.
L’Agenzia delle Entrate in seguito alla richiesta emetterà un DURF POSITIVO quando siano rispettati i vari requisiti mentre emetterà un DURF NEGATIVO con esplicita evidenza dei requisiti mancanti.
Non avere il DURF, o avere un DURF NEGATIVO, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente.
Come ottenere il DURF
Per ottenere il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici, devi seguire i seguenti passi:
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- Compila il modulo di istanza: Scarica il modello di istanza dal sito web dell’Agenzia delle entrate e compilalo accuratamente con tutte le informazioni richieste.
- Firma digitale o autografa: Se presenti personalmente la richiesta, firma il modulo con la tua firma autografa. Se presenti la richiesta tramite un delegato, il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del delegante. Nel caso di firma autografa, allega una fotocopia del tuo documento di identità al modulo.
- Scelta del metodo di presentazione: hai diverse opzioni per presentare la richiesta:
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- a. Servizio consegna documenti e istanze online: puoi utilizzare il servizio di consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Se presenti la richiesta tramite un delegato, assicurati che il modulo sia firmato digitalmente dal delegante.
- b. Consegna diretta all’Ufficio territoriale competente: puoi consegnare il modulo direttamente all’Ufficio territoriale competente e riceverai una ricevuta.
- c. Raccomandata con avviso di ricevimento: puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente, allegando una fotocopia del tuo documento di identità.
- d. Posta elettronica certificata (PEC): puoi inviare la richiesta tramite PEC specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale, o se firmato autograficamente, allega una fotocopia del tuo documento di identità. Assicurati di inviare la richiesta all’indirizzo di PEC della Direzione Provinciale territorialmente competente. (elenco pec sedi territoriali)
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- Attesa e ritiro del certificato: Il certificato sarà disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà una validità di 4 mesi. Puoi ritirare il certificato presso l’Ufficio territoriale competente o seguirai le istruzioni fornite per il ritiro, a seconda del metodo di presentazione scelto.
Assicurati di leggere attentamente le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate e di compilare il modulo correttamente per evitare ritardi o errori nel processo di richiesta del certificato.
Scopri cosa dice La Stampa specializzata riguardo al DURF: 2020-02-19_appalti-documento-regolarita-fiscale (1).pdf
Cos’è il DURF?
Il DURF è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Fiscale, un documento emesso dall’Agenzia delle Entrate italiana che attesta la regolarità fiscale di un’impresa, analogamente al DURC per i contributi previdenziali e assicurativi.
Chi necessita del DURF?
Le imprese coinvolte in contratti di appalto superiori a €200.000 devono ottenere il DURF per dimostrare la loro conformità fiscale ed essere esonerate da determinati obblighi nella catena di fornitura.
Quali sono i requisiti affinché un’impresa sia considerata fiscalmente regolare e ottenga il DURF?
L’impresa deve essere attiva da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi, avere effettuato pagamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati negli ultimi tre anni e non avere debiti per imposte, IRAP, ritenute o contributi previdenziali superiori a €50.000.
Come può un’impresa ottenere il DURF?
Per ottenere il DURF, un’impresa deve compilare un modulo di richiesta disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, firmarlo (digitalmente o a mano) e inviarlo tramite uno dei metodi disponibili: servizio online di consegna documenti e istanze, consegna diretta all’ufficio territoriale competente, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
Qual è il periodo di validità del DURF e quando viene emesso?
Il DURF è valido per quattro mesi dalla data di emissione. Viene emesso a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, basandosi sulla situazione dell’impresa all’ultimo giorno del mese precedente.
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