Il Fondo SAN. ARTI è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di aziende che applicano i CCNL del comparto artigiano
quali sono i contratti che applicano il San.Arti
- Ccnl dell’area Legno e lapidei;
- Ccnl dell’area Acconciatura, estetica e centri benessere;
- Ccnl dell’area Chimica-ceramica;
- Ccnl dell’area Alimentari e della panificazione;
- Ccnl dell’area della Comunicazione;
- Ccnl dell’area Tessile moda;
- Ccnl dell’area Meccanica;
- Ccnl dell’area Pulizia;
- Ccnl dell’area Tac-PMl;
- Ccnl dell’area Chimica-ceramica piccola industria fino a 49 dipendenti;
- Ccnl dell’area Logistica, trasporto merci e spedizione;
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Ccnl imprese Artigiane noleggio bus con conducente;
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Ccnl imprese Cinema audiovisivo
I punti salienti del Regolamento
- art. 3: le Aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCNL dell’Artigianato sono tenute: ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti,
- a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
- i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi
- e ad effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24;
- art. 7 : la contribuzione, totalmente a carico azienda, é pari a 125,04 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 10,42 euro. L’obbligo di contribuzione decorre: dal mese in cui il rapporto di lavoro inizia, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia in forza dal primo giorno di tale mese; dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si é instaurato il rapporto, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese.
- art. 10: stabilisce che possono aderire volontariamente a San.Arti:
- i famigliari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo San.Arti delle aziende che applicano uno dei 13 CCNL indicati;
- gli imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti;
- i soci delle imprese artigiane (Snc, Sas, Srl unipersonale, Srl pluripersonale, societå cooperative, consorzi e societå consortili);
- i collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori occasionali);
- i familiari di imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani iscritti.
- art. 12: il lavoratore dipendente può iscrivere il proprio nucleo familiare alle seguenti condizioni:
- momento della domanda d’iscrizione è necessario che risulti rendicontata la sua posizione contributiva attraverso il regolare versamento del contributo da parte dell’azienda nel precedente anno solare oppure il lavoratore risulti regolarmente in copertura nel periodo di carenza successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- è richiesto l’obbligo di iscrizione dell’intero nucleo familiare, inteso come coniuge/convivente e figli fino a 18 anni; l’articolo 11 precisa che è facoltativa l’iscrizione dei figli dai 18 anni compiuti e fino al compimento del 26° anno di età.
- art.17 prestazioni: ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo. L’iscritto ha diritto all’erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva. Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l’iscritto è tempestivamente informato.
Il contributo e’ obbligatorio?
La mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, cosi come previsto dagli articoli “Diritto alle prestazioni della bilateralità” ed “Assistenza Sanitaria Integrativa” dei CCNL di cui all’art.7 del regolamento del Fondo.
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
STAMPA SPECIALIZZATA
- Approfondimento Euroconference 021-07-14_fondo-san-arti.pdf
- Guida al fondo: Guida_Dipendenti_e_familiari_edizione_2021.pdf