Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 ha istituito le regole per la gestione del GREEN PASS nei luoghi di lavoro di qualsiasi tipo anche privato.
Cosa è il Green Pass: leggi l’articolo
Di seguito riassumiamo la procedura prevista dalla norma e le varie scadenze:
entro il 15 ottobre 2021:
il datore di lavoro deve definire con atto formale, da inserire nel PROTOCOLLO COVID allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass. Nel documento in questione il datore di lavoro deve anche nominare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento della validità del green pass e specificare le eventuali violazioni e le relative sanzioni; nomina verificatore green pass
dal 15 ottobre 2021:
diventa operativa la verifica del green pass. Sono soggetti all’obbligo in questione, tutti coloro che debbano accedere nei luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Unici esclusi dall’obbligo sono i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata come da circolare del Ministero della Salute.(Circolare Ministero della Salute) L’onere di verifica riguarda anche i datori di lavoro di soggetti esterni , come nel caso di appalto o trasferta.
tra il 15 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021:
se il lavoratore comunica di non essere in possesso del Green pass o risulta privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza ingiustificata non deve essere comunicata dal datore di lavoro ma è semplicemente la constatazione di quanto sopra verificato, non da diritto alla retribuzione ma non costituisce richiamo disciplinare e da diritto alla conservazione del posto di lavoro.
PRECISAZIONI
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore d lavoro può sospendere il lavoratore per dieci giorni, prorogabili una sola volta. Durante questo periodo il datore di lavoro può assumere un lavoratore a termine per sostituzione.
Lavoratori Autonomi
Tutti gli oneri di controllo sono ricondotti alla figura del “datore di lavoro” , ma la norma vale per chiunque svolge un’attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi. Sembra quindi che il controllo nel caso di accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore autonomo, (ad esempio l’idraulico presso l’abitazione o nel rapporto di collaborazione domestica) debba comunque essere fatta dal committente della prestazione. In questi casi rimane il problema dell’imputabilità delle sanzioni previste dalla norma per il datore di lavoro, è invece certa la sanzione in capo al singolo lavoratore vista la responsabilità degli stessi di osservare la prescrizione del possesso della certificazione ai fini dell’accesso al luogo dove è resa la prestazione lavorativa.
Il controllo della certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro può essere fatto anche a campione.
Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass
La norma prevede che il Green Pass debba essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica covid-19. La richiesta da parte del Datore di lavoro di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e l’eventuale conservazione di tali elementi rappresenta una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacchè il titolare del trattamento – datore di lavoro – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento. GarantePrivacy-9696596-1.1.pdf Diventa quindi necessario rilevare il Green Pass a tutti gli ingressi. La scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se il dipendente si è vaccinato o se è stato contagiato o se si è semplicemente fatto un tampone, il green pass nell’utilizzo ordinario e legale è neutro rispetto a tutte queste circostanze.
Assenza ingiustificata e non sospensione
Il lavoratore privo di Green Pass è considerato assente ingiustificato e non sospeso dalla prestazione lavorativa. Questa previsione normativa non ha conseguenze per il lavoratore ma determina una semplificazione delle procedure per le aziende. La sospeNsione è un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore interessato, l’assenza ingiustificata è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza necessariamente comunicare alcunchè al dipendente. La privazione della retribuzione è a questo punto una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata. Vale anche la precisazione che questa assenza ingiustificata fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Lavoratori in smart working
I lavoratori in smart working sono esclusi dal nuovo obbligo, perchè loro non devono recarsi in un “luogo di lavoro” ma possono svolgere l’attività lavorativa dalla propria abitazione. In verità il “lavoro agile” non è svolto esclusivamente presso l’abitazione del dipendente ma si rappresenta una modalità di lavoro flessibile che prevede la possibilità di variare la propria sede lavorativa secondo le esigenze specifiche del momento. Lo smart working essere una soluzione per situazioni nelle quali la mancanza del green pass inficia la prestazione lavorativa mettendo in serie difficoltà l’organizzazione aziendale; tutto questo sempre vi sia l’accordo tra le parti e che l’attività lavorativa possa esser svolta in tale modalità. La mancanza del Green pass non obbliga comunque il datore di lavoro a concedere lo smart working. Smart Working
Sanzioni
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 € irrogata dal Prefetto, su indicazione dei soggetti incaricati ai controlli.
Vedi le altre sanzioni: sanzioni
Trova le risposte cerchi ai tuoi dubbi sulla gestione concreta del Green Pass: leggi l’articolo
STAMPA SPECIALIZZATA
8-settembre-2021 approfrondimenti sole24ore.pdf
16-settembre-2021 obbligo green pass in azienda.pdf
20-settembre-2021 controllo greenpass.pdf
20-settembre-2021 greenpass in azienda.pdf
23-settembre-2021 lavoratori senza green pass assenti ingisutificati.pdf
23-settembre-2021 sospensione e sostitutzione no vaccino az con meno di 15 dipendenti.pdf
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda.pdf
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda1.pdf
27-luglio-2021 sul gren pass decide l’azienda2.pdf
2021-09-09_mille-dubbi-green-pass-azienda.pdf
2021-09-17_15-ottobre-green-pass-obbligatorio-tutti-lavoratori.pdf
2021-09-23_arrivato-super-green-pass.pdf
Approfondimento_FS_23092021.pdf
Approfondimento_FS_270072021_GreenPass.pdf
Home – Certificazione verde COVID-19.pdf