Le Vie di Uscita Ordinarie
Pensione di Vecchiaia – 2 requisiti: età anagrafica + anzianità contributiva
- Requisiti: Età (67 anni) e anni di contributi (minimo 20 anni).
- Lavoratori con Contributi al 31/12/1995: Sistema retributivo o misto. La pensione di vecchiaia è accessibile a 67 anni con almeno 20 anni di contributi.
- Lavoratori senza Contributi al 31/12/1995: Sistema contributivo. Due modalità di accesso:
- A) 20 anni di contributi e 67 anni di età, con pensione non inferiore all’assegno sociale.
- B) 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi effettivi .E utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).
- Lo sconto per le mamme: la lavoratrice madre, la cui pensione è liquidata nel sistema contributivo, può beneficiare di un’anticipazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi; in alternativa, può richiedere l’applicazione di un “coefficiente di trasformazione” (è il coefficiente che trasforma i contributi in pensione) relativo all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.
- La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione. Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, casse per i liberi professionisti, etc.) può avere un’unica pensione, c.d. “pensione di vecchiaia in totalizzazione”, potendo far valere almeno 20 anni di contributi e almeno 66 anni d’età, previa decorrenza di una finestra di 18 mesi. Il calcolo della pensione avviene con la regola contributiva.
Pensione Anticipata – 1 solo requisito: anzianità contributiva
- Lavoratori con Contributi al 31/12/1995: Sistema retributivo o misto. Uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi, donne con 41 anni e 10 mesi.
- Lavoratori senza Contributi al 31/12/1995: Sistema contributivo. Due percorsi possibili:
- A) Uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi, donne con 41 anni e 10 mesi.
- B) 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi effettivi e pensione non inferiore a un importo soglia mensile. Dal 1° gennaio 2024, l’importo soglia è elevato a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale ed è ridotto a 2,8 volte alle donne con un figlio e a 2,6 volte se i figli sono almeno due. Dal 1° gennaio 2024 (pensionamenti da tale data) è introdotta una finestra di tre mesi. Per i pensionamenti decorrenti dal 1° gennaio 2024, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2024), l’importo della pensione mensile non potrà essere superiore a 5 volte il minimo dell’Inps.
- Anche in questo caso si può sfruttare lo sconto mamme per raggiungere prima il requisito dei 64 anni
- Pensione anticipata «precoci» Sono chiamati “precoci” i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi versati, relativi a periodi di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni d’età. Se versano in determinate situazioni (disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose o beneficiario di permessi legge 104/1992, ecc.), possono accedere alla pensione anticipata con soli 41 anni di contributi, dopo il decorso di una finestra di tre mesi. La novità, come detto, non interessa tutti i lavoratori precoci, ma solo alcuni; in particolare, possono fruirne soltanto i lavoratori che, oltre che precoci, fanno anche parte di una delle categorie esplicitamente individuate dalla legge Bilancio 2017 (sono le categorie che vanno dai soggetti disoccupati a quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi.
- Pensione di anzianità in regime di totalizzazione Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, casse per i liberi professionisti, etc.) può avere un’unica pensione, c.d. “pensione di anzianità in totalizzazione”, potendo far valere almeno 41 anni di contributi, escludendo i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, previa decorrenza di una finestra di 20 mesi.
Eccezioni alle pensioni di vecchiaia e a quelle di anzianità
- invalidi riconosciuti almeno pari all’80%. In primo luogo, l’accertamento dello stato d’invalidità (misura non inferiore all’80%) deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps (se il lavoratore, ha eventualmente già ottenuto il riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore all’80% da parte di un altro ente, la certificazione rilasciata costituisce solamente elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale utile alla pensione di vecchiaia anticipata). Pertanto, solo la commissione medica Inps può concedere la possibilità di pensionamento anticipato per invalidità. In secondo luogo occorre il possesso di almeno 20 anni di contributi (bastano 15 anni per i beneficiari di una delle cd deroghe Amato) e un’età almeno pari a 61 anni, per gli uomini, 56 anni per le donne.
- Per i non vedenti, i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne. Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi. Inoltre, non è possibile beneficiare della facoltà di cumulo dei contributi presso casse differenti e nemmeno la totalizzazione dei contributi. Invece è possibile perfezionare il requisito contributivo con la ricongiunzione dei contributi. Infine, è prevista una finestra di 12 mesi, prima della liquidazione della pensione.
- Salvaguardia Fornero/1. I lavoratori che al 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti (età e contributi) previsti dalla normativa vigente a tale data, possono conseguire la pensione, di vecchiaia e/o di anzianità, secondo la normativa previgente alla Fornero, anche dopo il 1° gennaio 2012.
- Salvaguardia Fornero/2. Due eccezioni sono rivolte esclusivamente ai lavoratori/trici dipendenti del settore privato. La prima: pensione anticipata a 65 anni al contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni: almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012; maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla tabella B allegata alla legge n. 243 del 23/08/2004 (è la legge della c.d. riforma Maroni delle pensioni). La seconda, che interessa solo le “lavoratrici” (dipendenti donne del privato): pensione di vecchiaia a 65 anni al contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni: almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012; età non inferiore a 60 anni al 31 dicembre 2012. Le due deroghe si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che, al 28 dicembre 2011 (entrata in vigore riforma Fornero), hanno svolto attività di lavoro dipendente nel privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione (esempio: lavoratore che a quella data svolgeva attività di lavoro dipendente e poi ha svolto lavoro autonomo).
Le Vie d’Uscita Riservate
Pensione “Quota 100 e Quota 102”
- Quota 100: Per il triennio 2019/2021, pensionamento a 62 anni di età e 38 anni di contributi.
- Quota 102: Dal 2022, almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi.
Una volta maturati i requisiti al 31 dicembre 2021, non importa che entro la stessa data venga anche esercitato il diritto (cioè sia fatta la domanda di pensionamento): una volta conseguito il diritto (si ripete: entro il 31 dicembre 2021), la relativa domanda di pensione può essere formulata anche successivamente. Le stesse regole valgono per “quota 102”, operativa per il 2022: entro il 31 dicembre 2022, quindi, occorre maturare sia l’età (almeno 64 anni) e sia i contributi (almeno 38 anni) per garantirsi il diritto alla pensione anticipata, ma la domanda di pensionamento potrà essere fatta anche successivamente al 31 dicembre 2022.
Possono fruire del prepensionamento tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, inclusi i parasubordinati (co.co.co., professionisti senza cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps), sia del settore privato che pubblico. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione con quota, chi risulti iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps (sono escluse le casse di previdenza dei professionisti), può cumulare gli anni di contribuzione che ha maturato presso le singole gestioni, purché relativi a periodi non coincidenti. La facoltà è concessa in base alle regole del c.d. “cumulo contributivo”.
- Finestre. Con “quota 100 e 102” operano le finestre: la decorrenza della pensione, cioè, è ritardata rispetto all’epoca di maturazione del diritto. In particolare, sono previste queste decorrenze: dopo una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato; dopo una finestra di sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici.
- I dipendenti pubblici devono fare domanda di collocamento a riposo con preavviso di sei mesi.
- I lavoratori del comparto scuola (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico, amministrativo e ausiliare) e del comparto AFAM ai fini dell’accesso al pensionamento, devono effettuare la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui vengono maturati i requisiti.
Pensione Anticipata Flessibile (“Quota 103“)
- Il prepensionamento, previsto in via sperimentale solo per l’anno 2023 dalla legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio del 2023) è stato prorogato all’anno 2024 dalla Manovra 2024. Si tratta di una fotocopia modificata del prepensionamento “quota 100” o “quota 102”. Negli anni 2023 e 2024 consente ai lavoratori iscritti all’Inps, inclusa la gestione separata, di mettersi a riposo all’età di almeno 62 anni con un’anzianità di contributi di almeno 41 anni (“62 + 41 = 103”). Finché non matura i requisiti per la pensione ordinaria (età, nel caso di pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni), il pre-pensionato riceve una pensione non superiore a tale limite. Il limite d’importo è pari a 5 volte il minimo Inps per l’anno 2023 e a 4 volte il minimo Inps per l’anno 2024. Sì, al cumulo contributivo Ai fini del conseguimento del diritto alla “pensione anticipata flessibile”, chi è iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps (sono escluse le casse di previdenza dei professionisti) può cumulare gli anni di contribuzione che ha maturato presso le singole gestioni, purché relativi a periodi non coincidenti. Per l’anno 2024 le finestre sono salite nel seguente modo: sette mesi per i lavoratori del privato; nove mesi per i dipendenti pubblici.
Pensione con “Opzione Donna“
- Negli anni 2023 e 2024 non tutte le lavoratrici possono fruire di questo prepensionamento, ma solamente quelle caregiver o con invalidità di grado non inferiore al 74% o licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Le lavoratrici rientranti in una di queste condizioni possono incrociare le braccia, nell’anno 2024, se al 31 dicembre 2023 hanno maturato almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 61 anni, ridotta a 59 anni a quelle licenziate o dipendenti da aziende in crisi o con almeno due figli, e a 60 anni a quelle con un figlio. il calcolo avviene tutto con la regola contributiva; la decorrenza richiede una “finestra” di attesa di 12 mesi alle lavoratrici dipendenti e di 18 mesi a quelle autonome. Le condizioni sono la principale novità rispetto al passato. Oltre ai requisiti d’età e contribuzione, da maturare entro il 31 dicembre 2023, la lavoratrice, autonoma o dipendenti, può beneficiare di opzione donna se appartiene a una delle seguenti condizioni:
- svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Lavori usuranti
È il prepensionamento offerto ai lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori e/o attività usuranti, cioè caratterizzate da mansioni faticose o pesanti. I requisiti agevolati sono indicati in tabella. L’ultima riforma c’è stata con la legge Bilancio 2017 (art. 1, comma 206, legge n. 232 dell’11/12/2016) e la disciplina ne è risultata arricchita di due novità: 1) abolizione delle “finestre”; 2) sospensione, per gli anni dal 2019 al 2025, degli aumenti dei requisiti per la pensione in conseguenza all’adeguamento alla c.d. speranza di vita.
Inoltre, per l’applicazione del regime speciale di prepensionamento, ha previsto che l’attività usurante/faticosa/notturna sia (stata) svolta: per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di lavoro; oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (su 36 anni di lavoro, ad esempio, per 18 anni almeno).
Ai fini del computo dei predetti periodi si tiene conto dello svolgimento “effettivo” dell’attività lavorativa con accredito di contributi obbligatori, includendo i periodi per i quali l’accredito contributivo obbligatorio risulti integrato da contributi figurativi ed escludendo, invece, i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Si tenga conto, inoltre, che non occorre che i periodi di svolgimento dell’attività usurante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, o nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
La domanda per il diritto Per avere la pensione anticipata, il lavoratore deve prima ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio da parte dell’Inps. A tal fine deve fare domanda alla sede territorialmente competente dell’Inps entro il 1° maggio dell’anno precedente quello durante il quale saranno maturati i requisiti (età, contributi, “quota”) per il diritto al prepensionamento. In particolare, entro il prossimo 1° maggio vanno presentate le domande dei lavoratori che matureranno i requisiti agevolati nel corso del prossimo anno 2023 (messaggio n. 1201 del 16/03/2022).
In caso di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto, l’Inps comunicherà la prima data di decorrenza utile per la pensione; in caso contrario comunicherà il rigetto della domanda. Positiva o negativa che sia, la comunicazione è fatta dall’Inps entro il 30 ottobre e si base, oltre che sulla verifica dei requisiti di lavoro, anche sulla verifica delle disponibilità di fondi pubblici.
La domanda per la pensione Per accedere alla pensione è necessario fare anche la domanda di pensione vera e propria, per il cui accoglimento è richiesta, inoltre, la sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Le Uscite d’Emergenza
Ape Sociale
- Per il 2024: Prorogata con età minima di 63 anni e 5 mesi. Destinata a lavoratori in situazioni di disagio economico-sociale. La Manovra 2024, infatti, ha prorogato al corrente anno 2024 la misura di “prepensionamento” operativa dall’anno 2017 a favore dei soggetti in particolari condizioni, ma elevando di 5 mesi l’età minima finora di 63 anni d’età (nel 2024 ci vogliono 63 anni e 5 mesi) e confermando, infin, gli elenchi di “attività gravose” vigenti negli anni passati. Confermata, inoltre, anche la disciplina operativa; per cui la domanda per il riconoscimento va presentata entro il 31 marzo, per garantirsi il diritto alla prepensione (quelle presentate successivamente, comunque non oltre il 30 novembre, sono considerate solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate). Queste le condizioni per il diritto:
- aver cessato l’attività lavorativa;
- non essere titolare di una pensione diretta;
- trovarsi in una delle “particolari” situazioni tutelate;
- far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd “gravose”);
- maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps.7
- Le “situazioni” per il diritto Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione separata, che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni
Isopensione
Fino al 31 dicembre 2026: Permette il pensionamento anticipato fino a sette anni prima dell’età pensionabile, con accordo sindacale e impegno finanziario del datore di lavoro. Durante questi anni, le aziende possono prevedere piani di esubero di personale per il pre-pensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per avere la pensione (vecchiaia o anticipata) nei successivi sette anni (anziché quattro come previsto in precedenza fino al 31 dicembre 2017).
Tre le condizioni: che l’anticipo sia massimo di sette anni; che sia frutto di accordo sindacale; che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della “retribuzione-pensione” e relativi contributi per il periodo dell’anticipo della pensione. La media dei 15 dipendenti La procedura di esodo si applica ai datori di lavoro, di qualunque settore di attività, che impieghino mediamente più di 15 dipendenti.
Considerazioni Generali
- Decorrenza della Pensione: La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti.
- Cessazione del Lavoro: Necessaria per la pensione di vecchiaia e anticipata, ma solo formalmente per i dipendenti.
- Sconti per le Mamme: Possibilità di anticipazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o anticipata di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi.
- Pensione di Anzianità in Regime di Totalizzazione: Per chi ha contributi in diverse gestioni previdenziali, con almeno 41 anni di contributi.
In sintesi, il sistema pensionistico italiano offre diverse vie di uscita, sia ordinarie che riservate, con specifici requisiti di età e contributi. Le riforme recenti hanno introdotto nuove opzioni come “Quota 100” e “Quota 103”, mentre l’Ape sociale e l’Isopensione rappresentano soluzioni per situazioni particolari.
Quali sono i requisiti per la Pensione di Vecchiaia?
Età di 67 anni e minimo 20 anni di contributi. Esistono però diverse modalità di accesso in base alla storia contributiva del lavoratore.
Come funziona la Pensione Anticipata?
Richiede un’anzianità contributiva senza un requisito di età specifico. Varia in base al sistema contributivo del lavoratore e ad altri fattori.
Cosa sono le Pensioni di Vecchiaia e Anticipata in regime di Totalizzazione?
Consentono a chi ha contributi in diverse gestioni previdenziali di ottenere un’unica pensione, rispettando determinati requisiti di età e contributi.
Quali sono le opzioni per le lavoratrici madri?
Esiste la possibilità di un anticipo dell’età pensionabile o l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole per le madri.
Che cos’è la Pensione “Quota 100 e Quota 102”?
Sono opzioni di pensionamento che combinano un’età minima con un numero specifico di anni di contributi, variando nel tempo.
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