NEWS- INPS BONUS 150€ DOMANDE FINO AL 31/01/2023
L’INPS informa che è attiva, sul sito INPS, la procedura telematica per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter.
Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo.
I richiedenti devono però avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online.
Indennità una tantum di importo pari a 150 euro per i lavoratori NON dipendenti. Istruzioni applicative e contabili.
Articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, con il presente articolo si forniscono le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti previste.
Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, all’articolo 19, prevede la corresponsione di un’indennità una tantum in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti.
L’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio, senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza, tali soggetti sono:
- I commi da 1 a 7, del citato articolo 19 disciplinano la corresponsione di un’indennità una tantum, pari a 150 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Vai all’articolo INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO PER I PENSIONATI per avere maggiori informazioni.
- Il comma 16 che prevede la corresponsione d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza.
l’istituto provvede invece all’erogazione dell’indennità una tantum attraverso un’apposita comunicazione, che potrà essere effettuata accedendo all’apposito sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione, per le seguenti categorie di soggetti:
- Il comma 8 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici.
- Il comma 10 riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola.
- Il successivo comma 11 riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) e che siano iscritti alla gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- Ai sensi del successivo comma 13, l’INPS eroga, a domanda, un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- Il comma 14 ha previsto, inoltre, che l’indennità una tantum pari a 150 euro sia erogata dall’INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- Il comma 15 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 150 euro ai soggetti già beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022. (lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva).
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