NEWS- IRAP 2023: TUTTE LE NOVITA’
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L’ESCLUSIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E DEI PROFESSIONISTI
La prima novità riguarda l’esclusione dall’Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni art 1 comma 8 legge 234 del 30/12/2021.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 (link doc drive stessa cartella)
L’esclusione si applica alle persone fisiche che esercitano l’impresa commerciale, ovvero l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa (articolo 55, comma 1, del TUIR), nonché agli esercenti arti e professioni che producono i redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR. L’esclusione si applica anche all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Tali soggetti, invero, già l’anno scorso hanno avuto un primo beneficio dalla suddetta esclusione dall’imposta dal momento che non hanno proceduto al versamento degli acconti.
Da quest’anno non avranno alcun obbligo dichiarativo in quanto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 risultano esclusi dall’ambito di applicazione.
Rimangono, invece, soggetti all’imposta coloro che producono i suddetti redditi in forma diversa da quella individuale.
Continueranno, pertanto, a rientrare nell’ambito di applicazione dell’imposta i professionisti che svolgono l’attività nelle varie forme associative previste e le società tra professionisti.
LA SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO IS
La dichiarazione Irap 2023 semplifica la compilazione del quadro IS .
La Sez. I del quadro IS – Prospetti vari tiene conto delle modifiche introdotte dal legislatore che, come è noto, ha introdotto la regola secondo cui nella determinazione della base imponibile:
- è pienamente deducibile il costo del lavoro dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
- è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies) – Il costo del lavoro dei contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato va indicato al rigo IS7, colonna 2
- è ammesso in deduzione il 70% del costo complessivo per il personale dipendente per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto – Il costo dei lavoratori stagionali va invece indicato nella colonna 1 del rigo IS7 che costituisce un di cui della colonna 1, per i contratti di lavoro diversi dal tempo determinato sono deducibili solo alcune tipologie di spese e sono previste alcune deduzioni forfetarie.
Le deduzioni previste sono:
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- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da riportare al rigo IS1 della dichiarazione;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro;
- i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. n. 446/1997), da riportare al rigo IS4.
Al rigo IS5 va invece riportata la deduzione forfetaria di cui all’articolo 11, comma 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/1997, spettante ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del medesimo decreto, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori, nel periodo d’imposta, a 400.000 euro.
Tale deduzione spetta per un importo pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque.
La deduzione spetta anche se risultano impiegati nell’anno più di cinque lavoratori; in tal caso, il contribuente può scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.
Nella determinazione di tale deduzione vanno esclusi gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione lavoro in quanto il costo del lavoro di tali soggetti è già dedotto mediante la compilazione del rigo IS4 (v. supra).
La deduzione va ragguagliata (v. art. 11, comma 4-bis.2 D.Lgs. n. 446/1997):
- ad anno solare, nel caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno;
- ai giorni di durata del rapporto di lavoro;
- in misura proporzionale nel caso di contratto a tempo parziale.
Va infine ricordato che, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 4-septies, del D.Lgs. n. 446/1997, per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In caso di distacco di personale, il costo del lavoro sostenuto per i dipendenti è deducibile dal datore di lavoro distaccante, ovvero quello presso il quale risulta in forza il lavoratore.
Pertanto, il distaccante applica le deduzioni in sede di compilazione del quadro IS degli importi deducibili a seconda delle diverse fattispecie per l’intero periodo del rapporto di lavoro e costi sostenuti.
Assumono allo stesso tempo rilevanza, ai fini del valore della produzione, gli importi riaddebitati al distaccatario a titolo di rimborso delle spese afferenti al medesimo personale.
Quanto alle spese sostenute dal distaccatario che impiega il personale a titolo di rimborso del costo del lavoro al distaccante, invece, come emerge anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Irap 2023, gli importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’art. 11).
In buona sostanza, nell’ipotesi, ad esempio, di distacco di un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il distaccante assoggetterà a Irap i costi effettivamente sostenuti, ovvero:
- le spese rimborsate dal distaccatario concorreranno alla formazione del valore della produzione;
- per l’intero costo del lavoro maturato nel periodo d’imposta spetterà la deduzione ai sensi dell’art. 11, comma 4-octies.
Il distaccatario applicherà le deduzioni spettanti per il periodo di lavoro in cui il lavoratore è stato distaccato.
Per il personale utilizzato nell’ambito di un contratto di somministrazione, l’utilizzatore deduce esclusivamente i costi sostenuti che eccedono le spese di lavoro dipendente, queste ultime infatti, sono indeducibili dal valore della produzione.
Spettano, invece, le deduzioni di cui all’art. 11 con gli stessi criteri indicati in precedenza per i lavoratori distaccati, con l’avvertenza che assume rilevanza, ai fini della determinazione delle deduzioni spettanti, il contratto di lavoro sottostante al contratto di somministrazione di lavoro.
Pertanto, occorre tenere conto del rapporto tra datore di lavoro (società di somministrazione) e dipendente inviato in missione presso l’utilizzatore (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015).
Fonti:
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