LA PRESTAZIONE OCCASIONALE OGGI
La Legge di Bilancio per il 2023 interviene anche sul contratto di lavoro occasionale (Presto) e sul Libretto famiglia, ma, soprattutto, disciplina compiutamente il rapporto di lavoro saltuario in agricoltura, introducendo una nuova, ancorché transitoria, tipologia contrattuale per il settore.
Com’è noto, dopo la repentina abrogazione dei cosiddetto voucher, che furono introdotti a suo tempo per remunerare le prestazioni occasionali accessorie ovvero quelle caratterizzate da saltuarietà e ridotta entità economica, in sede di conversione del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), furono nuovamente disciplinate, con l’articolo 54-bis, le prestazioni occasionali strutturandole in “contratto di prestazione occasionale” e “Libretto famiglia”.
Le prestazioni occasionali interessate dalle nuove modifiche, pur avendo la medesima nomenclatura, non sono quelle disciplinate dall’articolo 2222, cod. civ.
Esistono infatti due tipi di prestazioni occasionali:
- PRESTO INPS, si gestisce dal sito dell’INPS direttamente dal datore di lavoro con registrazione preventiva e versamento tramite F24 o PagoPA dell’importo da erogare. (vedi istruzioni INPS) Nella quota versata all’INPS è compresa anche l’assicurazione INAIL, è l’INPS stessa che riversa la sua parte all’INAIL – LEGGI L’ARTICOLO DEDICATO
- LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (ART 2222 CC), compenso entro i 5000 € non soggetto a INPS e INAIL – LEGGI L’ARTICOLO DEDICATO
Quando non si può utilizzare questa tipologia contrattuale ?
- non si possono usare nelle imprese dell’edilizia e dei settori affini, attività di escavazione o per il comparto lapidei, delle miniere cave e torbiere;
- non si possono usare nell’ambito degli appalti di opere o servizi;
- imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- possono essere usati da discoteche, sala da ballo, night-club e simili.
Quando si può usare questa tipologia contrattuale ?
Dlgs 276/03 Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1) Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:
- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell’insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2) Le attività lavorative di cui al punto 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
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