I PERCETTORI DI NASPI POSSONO LAVORARE ?
Ecco le risposte alle domande più frequenti:
- La Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito nel limite massimo della c.d. no tax area, ovvero un reddito che generi un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art.13, Tuir. (8174,00 € anno 2023, 8500,00 € anno 20024)? Si – Riferimenti: art 9 D.Lgs. 22/2015 – Circolare numero 94 del 12-05-2015.pdf . L’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO), per la durata del rapporto di lavoro (entro i 6 mesi). Al termine della sospensione, l’indennità riprende a esser corrisposta per il periodo residuo spettante. Sospensione e ripresa avvengono d’ufficio, anche in caso di lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 mesi intrapreso in uno stato estero, si tratti di stati dell’UE sia di paesi extracomunitari;
- la Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito superiore ai limiti indicati sopra ? No
- la Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con reddito inferiore a 8174,00 € ? No
- Come varia l’importo della Naspi nel caso previsto al punto 1) ? Viene ridotta di un importo pari all’80 % del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.
- Ho due lavori a tempo parziale, ne cessa uno a termine, posso richiedere la NASPI ? Il lavoratore, a cui fanno capo 2 o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che interrompa uno dei 2 rapporti a seguito di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria ex articolo 7, L. 604/1966 [19] , e il cui reddito derivante dal rapporto non cessato non generi un reddito superiore ai limiti come indicato al punto 1), potrà percepire la NASPI, che verrà ridotta come previsto al punto 4). E’ obbligatorio comunicare all’Inps, entro 30 giorni dall’istanza di accesso alla NASpI, il reddito annuo previsto.
- Cosa considero per calcolare il limite dei 6 mesi del rapporto di lavoro? Il computo dei 6 mesi è riferito al singolo rapporto lavorativo, anche se il lavoratore ha instaurato più rapporti lavorativi nel medesimo anno. Se il lavoratore instaura un ulteriore contratto di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo della sospensione ricomincia a decorrere, benché la somma dei periodi dei 2 contratti sia superiore a 6 mesi.
- Cosa succede se una volta che percepisco la NASPI e inizio un’attività lavorativa non comunico entro 30 giorni all’INPS il reddito annuo presunto ? Perdo il diritto alla Naspi che viene recuperata dall’INPS.
- la Naspi è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, d’impresa o parasubordinata? SI, l‘art. 10, D.Lgs. 22/2015 prevede che, se il percettore di NASpI avvia un’attività lavorativa autonoma, o di impresa individuale, dalla quale ottenga un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex articolo 13, Tuir, (5.500,00 € anno 2023) non decade dal diritto alla NASPI. L’interessato deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto. Anche in questo caso la NASPI sarà “ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.
- l’attività di lavoro autonomo sospende la NASPI ? No, in nessun caso. (Circolare n. 1 del 23 luglio 2019.pdf)
- in caso di attività di lavoro autonomo contestuale alla percezione della NASPI, quale reddito considero ? Per quanto attiene alle regole di imputazione del reddito si dovrà seguire il principio c.d. di cassa sia ai fini dell’imputazione dei compensi sia delle spese. Dal reddito saranno detratti, se dovuti, i contributi previdenziali versati alle gestioni previdenziali obbligatorie;
- i contributi versati per le attività di lavoro dipendente o autonomo contemporanee alla NASPI mi vengono accreditati ai fini pensionistici? No, la contribuzione relativa all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione alle attività svolte simultaneamente alla percezione della NASPI non danno luogo ad accrediti contributivi ma è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, L. 88/1989;
- Se sono percettore di DIS-COLL posso svolgere contemporaneamente altre attività ? Si, se instauro un rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni o un’attività di lavoro autonomo per un reddito inferiore a 5.500,00 €;
- la NASPI è compatibile con rapporto di lavoro intermittente? Si, in caso di ricorso al lavoro intermittente il lavoratore conserverà lo stato di disoccupazione per tutta la durata del contratto a condizione che la retribuzione annua percepita sia inferiore al limite di reddito indicato al punto 1). Se il lavoratore non ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione verrà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. In considerazione di ciò, per quanto riguarda la sospensione o la decadenza dello stato di disoccupazione si dovranno computare esclusivamente i periodi di effettivo lavoro che sono stati oggetto di comunicazione preventiva ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015. Nel caso in cui il lavoro effettivo si protragga oltre 180 giorni continuativi presso il medesimo datore di lavoro il lavoratore decadrà dallo stato di disoccupazione esclusivamente se la retribuzione annua prospettica supererà i limiti previsti;
- la NASPI è compatibile con lo svolgimento di tirocini extracurricolari ? Si, il tirocinio non configura come rapporto di lavoro. Indipendentemente dal fatto che sia prevista l’erogazione di un’indennità c.d. di partecipazione , il tirocinante potrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alle politiche attive ed essere considerato in stato di disoccupazione. Per il medesimo principio, il soggetto in stato di disoccupazione, che attivi un tirocinio, manterrà lo stato di disoccupazione;
- la NASPI è compatibile con il Lavoro occasionale/Libretto di Famiglia? Si, i lavoratori chiamati a prestare la propria opera tramite prestazioni di lavoro occasionale sono considerati in stato di disoccupazione per espressa previsione di legge come previsto: “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”;
- Sono in Cig posso lavorare ? SI, ma approfondisci leggendo l’articolo del sito
COSE DA RICORDARE
Caso di + redditi, diversi tra di loro. In caso di svolgimento, durante la percezione della Naspi, di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), che non superino in ciascuno dei settori i rispettivi limiti di reddito ( lavoratori dipendenti 8174,00 € anno 2023, 8500,00 € anno 20024, 5.500,00 € lavoratori autonomi), l’Inps procedere alla verifica del reddito complessivo derivante dal complesso delle attività e, conseguentemente, a ridurre la prestazione Naspi in misura pari all’80% del reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo (somma dalle attività svolte in vari settori) superiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione , scatta la decadenza dalla Naspi.
COMUNICAZIONI ALL’INPS IMPORTANTI: in caso di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (di tipo autonoma, parasubordinata, subordinata, occasionale) in concomitanza di Naspi a cavallo di più anni solari, l’INPS chiede di ripetere la comunicazione del reddito presunto. Ciò serve all’INPS per poter disporre dei dati necessari per la riduzione dell’80% della Naspi in funzione del reddito previsto. Pertanto, a inizio di ogni nuovo anno di percezione della Naspi successivo al primo, il percettore deve fornire una nuova comunicazione del reddito presunto entro il 31 gennaio. In mancanza (per gli anni successivo al primo) non si determina, tuttavia, la decadenza, ma la sospensione fino all’acquisizione della comunicazione. Messaggio INPS 790/2023
Leggi anche l’articolo su come richiedere l’anticipo della NASPI per l’apertura dell P.IVA
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