LAVORI USURANTI COSA DEVE COMUNCIARE IL DATORE DI LAVORO ?
Il D.Lgs 67/2011 prevede per gli addetti a lavorazioni particolarmente pesanti, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato. A tal fine, entro il 31/03 di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro di svolgimento di lavorazioni usuranti o notturne.
Ai fini del monitoraggio di tali lavorazioni, il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31/03 dell’anno successivo, i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto:
-
lavorazioni particolarmente usuranti;
- lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
-
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazioni del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare
- le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte
- continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi
- fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto;
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza;
- trattoristi;
- addetti alle serre e fungaie.
- lavoro notturno
- conduzioni di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
-
operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
-
conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali, altri macchinari per la perforazione di costruzioni o, in generale, per movimentazioni delicate di materiali pesanti o per la costruzione di edifici e simili;
- conciatori di pelli e pellicce; maestre/i di asili nido e scuole dell’infanzia; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni; conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conducenti di mezzi pesanti e camion; addetti alle pulizie;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai agricoli o della zootecnia, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento (dal lavoro manuale all’utilizzo di macchine complesse in condizioni usuranti) e braccianti agricoli;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne; addetti alla pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011.
-
lavoro notturno, lavoratori la cui prestazione rispecchia i requisiti sotto riportati:
- soggetto che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai Ccnl) durante il “periodo notturno”, vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
- qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato all’orario di lavoro;
- lavoratori a turni, vale a dire quelli che, all’interno di un sistema di turnazione, prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle 5 del mattino, per un periodo minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (le indicazioni sulla domanda di riconoscimento sono offerte dall’Inps e, da ultimo, si ricorda il messaggio n. 1100/2023);
- altri lavoratori notturni, da intendersi i lavoratori che prestano la loro attività ordinaria per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino durante l’intero anno lavorativo.
-
lavorazioni a catena:
- lavorazioni svolte in imprese contraddistinte da un processo produttivo in serie, con un ritmo determinato dalla misurazione dei tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disposizione in commento gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
- Queste lavorazioni sono legate alle seguenti voci di tariffa:
- 1462 Produzione di prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
- 2197 Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche e di materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, semilavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di trasformazione. Produzione a sé stante di manufatti con materiali compositi, ad esempio scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, ondulate, scafi per natanti, imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf; per l’allestimento di mezzi di trasporto
- 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- 6411 Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e di rimorchi
- 6580 Apparecchi termici e apparecchi in pressione per la produzione di vapore, per riscaldamento, per refrigerazione, per condizionamento. Apparecchi di scambio termico, elettrodomestici, cablaggi prefabbricati per elettrodomestici
- 6590 Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici non compresi in altri sottogruppi. Impianti, costituiti dall’insieme di strumenti e apparecchi diversi, realizzati completi in officina, esclusi il montaggio in opera e l’installazione
- 8210 Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l’abbigliamento e accessori, valigerie, sellerie, oggetti tecnici e articoli vari
- 8230 Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in materie plastiche, in gomma, in legno e in materiale metallico
-
conducenti di veicoli pesanti
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (di capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente). Il Ministero del lavoro, con Circ_22/2011.pdf , ha chiarito che per veicoli si intendono “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade” e, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative (ad esempio, l’articolo 54, D.Lgs. 285/1992), è possibile sostenere che il limite minimo di capienza possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare on line il modello LAV_US, reperibile su portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
Il modello si compone di 3 parti:
- sezione datore di lavoro, da compilare con i riferimenti dell’azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps e il codice cliente attribuito dall’Inail all’atto dell’iscrizione, l’eventuale iscrizione ad altri enti e alla CCIAA o all’Albo delle imprese artigiane;
- sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, che dev’essere compilato indicando tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione oggetto della comunicazione. Nel caso di lavori notturni (effettuati in modo continuativo o compresi in regolari turni periodici) è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
- sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, che accoglie i dati del soggetto che compila il modello (azienda o intermediario).
Questi lavoratori, la cui attività lavorativa implica uno sforzo psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee può ottenere l’accesso pensionistico anticipato, sempre che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
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LAVORI USURANTI E GRAVOSI, QUANDO IL DIPENDENTE PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE ?
Con il messaggio n. 812 del 23/02/2024 si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024.
La domanda di accesso al beneficio deve esser presentata entro il 1 maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:
-
un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
-
due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
-
tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “ap45_lpfp.pdf” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
- lavoratori notturni a turni
- lavoratori notturni per l’intero anno lavorativo
L’elenco delle attività in questione è frutto di un percorso normativo tortuoso e alquanto discusso che si riepiloga nel paragrafo successivo.
COSA DEVE COMUNCIARE IL DATORE DI LAVORO
Ecco tutti i RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 205 del 27/12/2017 art.1 comma 148
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B.pdf e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. lettera a). D.M_19_maggio_1999.pdf
Alle categorie sopra evidenziate la Legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021) ha aggiunto 23 nuove professioni gravose ( attività gravose .pdf) queste attività valgono solo per i requisiti relativi all’APE SOCIALE ma non la pensione per i precoci, per quest’ultima prestazione rimangono le mansioni vecchie.
Messaggio INPS 208 del 17/01/2019.
Stampa specializzata: un interessante articolo pubblicato da Euroconference di Alberto Borella riepiloga l’argomento evidenziandone le criticità.
TABELLE RIASSUNTIVE (codici Istat CP2011)
MANSIONI GRAVOSE | CODICE ISTAT |
---|---|
operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; | 6.1 Ð 8.4.1 -8.4.2 |
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; | 7.4.4.2 Ð 7.4.4.3 Ð 7.4.4.4 |
conciatori di pelli e di pellicce; | 6.5.4.1 |
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; | 7.4.1.1 |
conduttori di mezzi pesanti e camion; | 7.4.2.3 |
addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; | |
addetti all'assistenza personale di individui in condizioni di non autosufficienza; | 5.4.4.3 |
insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; | 2.6.4.2 |
facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; | 8.1.3.1 |
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; | 8.1.4.1 Ð 8.1.4.3 |
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; | 8.1.4.5 |
operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; | 6.4.1 Ð 6.4.2. Ð 6.4.3 Ð 8.3.1 Ð 8.3.2 |
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; | 6.4.5.2 Ð 6.4.5.3 |
lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione; | 7.1.2.1 Ð 7.1.2.2 Ð 7.1.2.3 Ð 7.1.3 |
lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; | |
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne | 7.4.5 |
tecnici della salute | 3.2.1. |
alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; | 4.3.1.2 |
professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; | 5.3.1.1. |
professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; | 5.4.4. |
ceramisti | 6.3.2.1.2 |
operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; | 7.1.2 |
MANSIONI USURANTI | |
lavori in galleria, cava o miniera; | |
lavori in cassoni ad aria compressa; | |
lavori svolti dai palombari; | |
lavori svolti ad alte temperature; | |
addetti alla lavorazione del vetro cavo; | |
lavori di asportazione dell'amianto; | |
lavoro notturno a turni, e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all'intero anno lavorativo | |
gli addetti alla linea catena | |
conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente adibiti a servizi pubblici di trasporto | |
Decreto Ministeriale 5/02/2018 che specifica le professioni riportate sopra con l’evidenziazione del Codice Istat
Quali sono i criteri per definire un lavoro usurante o gravoso?
Dettaglia le condizioni e le caratteristiche che qualificano un’attività lavorativa come usurante o gravosa.
Come si può fare domanda per il prepensionamento se si è impiegati in un lavoro gravoso?
Spiega la procedura per richiedere il prepensionamento, inclusi i documenti necessari e le scadenze.
Quali sono i benefici pensionistici disponibili per i lavoratori usuranti?
Descrive i tipi di benefici pensionistici e le eventuali agevolazioni previste per chi lavora in condizioni gravose.
Esistono differenze nella normativa sui lavori usuranti a seconda del settore di impiego?
Analizza le possibili variazioni nelle normative applicabili a seconda del settore lavorativo o della specifica professione.
Come vengono aggiornati i criteri di riconoscimento dei lavori usuranti?
Informa sulla procedura di aggiornamento e revisione dei criteri che determinano cosa costituisce un lavoro usurante o gravoso.
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