L’opzione al contributivo consente ai lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria di optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive.
L’opzione al sistema contributivo è prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);
- almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Vantaggi:
- il calcolo dell’importo pensionistico è effettuato con le regole del sistema contribuivo. questa metodologia di calcolo può esser vantaggiosa per chi può far valere forti retribuzioni all’inizio del periodo assicurativo che man mano diminuiscano con il passare del tempo. Si tratta di una progressione della retribuzione inversa a quella che normalmente si realizza in una normale carriera lavorativa ma che in certi casi si può verificare;
- alla possibilità per le lavoratrici madri di godere dell’anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno (cfr: messaggio inps 18730/2013)
- l’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica (SISTEMA MISTO), verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (SISTEMA CONTRIBUTIVO).
Svantaggi
- Dal 2012, l’opzione comporta l’applicazione esclusivamente del metodo di calcolo contributivo alla pensione del soggetto che la effettua, e non più, anche, quella dei requisiti per il diritto alla pensione previsti nel regime contributivo. Pertanto gli unici canali di pensionamento sono quelli tradizionali per i “misti” e cioè: a) pensione di vecchiaia a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (non si deve verificare il rispetto dell’importo soglia di 1,5 volte il valore dell’assegno sociale; cfr: messaggio inps 219/2013); b) pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi + finestra mobile di tre mesi (41 anni e 10 mesi le donne); c) quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi).
- Non è possibile, quindi:
- guadagnare l’uscita a 64 anni e 20 anni di contribuzione ed un assegno pari a 2,8 volte il valore dell’Assegno sociale come previsto per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 1995;
- andare in pensione a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- sfruttare opzione donna (58-59 anni unitamente a 35 anni di contributi, cfr: messaggio inps 4560/2021).
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