LA PRESTAZIONE OCCASIONALE OGGI
La Legge di Bilancio per il 2023 interviene anche sul contratto di lavoro occasionale (Presto) e sul Libretto famiglia, ma, soprattutto, disciplina compiutamente il rapporto di lavoro saltuario in agricoltura, introducendo una nuova, ancorché transitoria, tipologia contrattuale per il settore.
Com’è noto, dopo la repentina abrogazione dei cosiddetto voucher, che furono introdotti a suo tempo per remunerare le prestazioni occasionali accessorie ovvero quelle caratterizzate da saltuarietà e ridotta entità economica, in sede di conversione del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), furono nuovamente disciplinate, con l’articolo 54-bis, le prestazioni occasionali strutturandole in “contratto di prestazione occasionale” e “Libretto famiglia”.
Le prestazioni occasionali interessate dalle nuove modifiche, pur avendo la medesima nomenclatura, non sono quelle disciplinate dall’articolo 2222, cod. civ.
Esistono infatti due tipi di prestazioni occasionali:
– PRESTO INPS, si gestisce dal sito dell’INPS direttamente dal datore di lavoro con registrazione preventiva e versamento tramite F24 o PagoPA dell’importo da erogare. (vedi istruzioni INPS) Nella quota versata all’INPS è compresa anche l’assicurazione INAIL, è l’INPS stessa che riversa la sua parte all’INAIL
– LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (ART 2222 CC), del quale non si tratta nel presente articolo. Prevede un compenso entro i 5000 € non soggetto a contributi INPS e INAIL. Per maggiori informazioni leggi l’articolo dedicato con le istruzioni e i modelli da scaricare.
Ecco le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:
Leggi la Circolare Inps_circolare-n.107-del-5-luglio-2017_prestazioni-di-lavoro-occasionale.pdf
Una ulteriore importante modifica riguarda il fatto che si può acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio (Tabaccherie) e a richiesta del prestatore può essere previsto il c.d. pagamento immediato anche presso le suddette rivendite.
Regime speciale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento
Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che abbiano alle proprie dipendenze fino a un massimo di 25 lavoratori a tempo indeterminato.
A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
In questo regime speciale i compensi erogati dall’utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori può arrivare fino a 15000 € , restando comunque invariati gli altri limiti già previsti:
- per ciascun prestatore, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Quando non si può utilizzare questa tipologia contrattuale ?
- non si possono usare nelle imprese dell’edilizia e dei settori affini, attività di escavazione o per il comparto lapidei, delle miniere cave e torbiere;
- non si possono usare nell’ambito degli appalti di opere o servizi;
- imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- possono essere usati da discoteche, sala da ballo, night-club e simili.
Quando si può usare questa tipologia contrattuale ?
Dlgs 276/03 Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1) Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:
- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell’insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2) Le attività lavorative di cui al punto 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa, a decorrere dal 1°gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
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