LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2020 (operative dal 1 Luglio) – riduzione del cuneo fiscale
Il Decreto Ministeriale n.3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” operativo dal 01 luglio 2020, introduce importanti novità in busta paga a vantaggio dei lavoratori che vedranno accreditarsi un netto più elevato. La nuova norma prevede due misure che si integrano per ampliare la platea dei beneficiari:
- un nuovo bonus denominato Trattamento Integrativo pari a 100 € al mese che sostituisce il vecchio Bonus Renzi di 80 € dal 01 luglio 2020 in poi, per i redditi fino a 28.000 €
- una ulteriore detrazione (simile alla detrazione per lavoro dipendente) per i redditi superiori a 28.000 € valevole tra il 01 luglio e il 31 dicembre 2020
Misura dell’incentivo
Reddito | Formula |
fino a 28.000 | 100 € al mese iniziando da 01/07/2020 |
da 28.000 a 35.000 | 480 + (120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000) |
da 35.000 a 40000 | 480 *((40.000 – reddito complessivo) / 5.000) |
Beneficiari:
- titolari di reddito di lavoro dipendente
- soci di cooperative
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale
- collaboratori coordinati e continuativi
- sacerdoti
- lavoratori socialmente utili
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASPI
Non rientrano nel reddito complessivo per il calcolo del bonus:
- il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze
- i premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%
Novità Decreto Rilancio: il bonus matura anche per gli incapienti
Il Dl 34/2020 art. 128 (Decreto Rilancio) prevede che solo per l’anno 2020 le misure agevolative sopra indicate sono corrisposte anche nel caso in cui i soggetti interessati siano incapienti. L’incapienza si verifica quando l’imposta lorda calcolata sui redditi è di importo inferiore alla detrazione per effetto delle misure a sostegno del lavoro. Si tratta di quei soggetti che dato il loro reddito di importo limitato, non risultano assoggettati a un’imposta netta, in quanto la loro imposta lorda viene di fatto azzerata dalle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Tale norma ha lo scopo di “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19” e per tale motivo dura solo per il 2020.
Il bonus deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Nuovi codici tributo per il cuneo fiscale
L’agenzia delle Entrate con la Circolare 35/E del 26 giugno 2020 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i mod. F24 del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati.
cod 1701: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3“
Nuovo Modello Detrazioni
Alleghiamo il nuovo Modello Detrazioni da far compilare al dipendente per una corretta percezione del Bonus, la compilazione permetterà di gestire in modo consapevole l’erogazione del bonus in modo da evitare spiacevoli futuri recuperi.