Riscatto di periodi senza contribuzione
Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.
TIPOLOGIE
- Riscatto di periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all’estero (art. 3 , c. 2, del DLgs. 184/1997) :Gli iscritti al Fondo Quiescenza Poste e al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a possono riscattare a domanda, in tutto o in parte i periodi di aspettativa fruiti ex lege 26/80, come integrata dalla legge 333/85 per seguire il coniuge, lavoratore all’estero. La facoltà di riscatto è esercitabile solo per i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
- Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all’istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981). I giocatori e gli allenatori di calcio di cui all’articolo 1 della legge n.366/1973, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 e fino al 30/06/1972. I professionisti sportivi di cui all’art.2 della legge n.91/1981 possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente all’11 aprile 1981 (data di entrata in vigore della citata legge n.91/1981)
- Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro e privi di copertura assicurativa. Il riscatto in parola è precluso ove l’interessato si sia avvalso della facoltà alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari.
- Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999). Gli iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a proprio carico – il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione e a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. La facoltà è concessa al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento.
- Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996). I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare, nella misura massima di tre anni, i periodi, successivi al 31.12.1996, caratterizzati da interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, e privi di copertura assicurativa (es. aspettative non retribuite per motivi privati o di studio, i periodi di sciopero, ecc..).
- Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Hanno facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la cittadinanza italiana, anche se durante tali periodi abbiano avuto la cittadinanza straniera. Hanno, altresì, titolo al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969 che, alla data della morte, erano cittadini italiani. Non possono invece esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro anche se si tratti di imprese ed amministrazioni italiane. Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato posteriori al 1° luglio 1920 prestati all’estero: In Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali; In Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.
- Riscatto del servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 14 e 15 del DPR 1092/1973). Gli iscritti al Fondo Quiescenza Poste e al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a possono riscattare a domanda, in tutto o in parte:
- i periodi di servizio non di ruolo senza versamento contributivo nella Assicurazione Generale Obbligatoria.
- i periodi di servizio comunque prestati che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali senza copertura contributiva nella Assicurazione Generale Obbligatoria.
- Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 5, D.Lgs. 151/2001). I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che hanno dato luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro. Hanno titolo al riscatto anche i superstiti del lavoratore deceduto.
- Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000). I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
- Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art.4, comma 2, legge n.53/2000 e art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Per effetto di quanto disposto dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; detto periodo può essere riscattato. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, alle condizioni e in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal D.M. 31-8-2007.
- Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996). I soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi, successivi al 31.12.1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
Rendite Vitalizie
- Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997). A partire dal 1° agosto 1995, i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. Detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione). La facoltà in esame può quindi essere esercitata per tutti i periodi per i quali è stato erogato l’assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione. La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e non è soggetta a termini di decadenza.
- Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198 legge n.662/96). I promotori finanziari iscritti all’INPS e nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari così come previsto dall’art. 13 del regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997, possono riscattare, nella gestione degli esercenti attività commerciali, i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici. Per avvalersi della facoltà di riscatto, gli interessati dovranno risultare iscritti – in qualità di promotori finanziari – oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto.
- Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art 8 del D Lgs n 564/1996). Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, i soggetti iscritti ai fondi gestiti dall’Inps possono riscattare i periodi, successivi al 31/12/1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa e privi di copertura assicurativa. Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versare la contribuzione volontaria.
- Riscatto del servizio civile nazionale su base volontaria, successivo al 1 gennaio 2009 (art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009) e del servizio civile universale su base volontaria (art.17, quarto comma, del decreto legislativo n. 40/2017). I soggetti iscritti all’Inps possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi corrispondenti al servizio civile nazionale su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, e quelli corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
- Riscatto della decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato IN RUOLO (art. 8 e 142 del D.P.R. 1092/1973) nel Fondo Poste. Per gli iscritti al Fondo Quiescenza Poste i periodi intercorrenti tra la data di decorrenza giuridica e quella economica del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini pensionistici per effetto del combinato disposto dell’art.8 e dell’art.142 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092. La valutazione del periodo in argomento non avviene d’ufficio ma occorre che gli interessati producano un’apposita domanda che può essere presentata in qualsiasi momento successivo all’assunzione, in attività di servizio e anche dopo la cessazione dello stesso o contestualmente alla domanda di pensione, con onere a carico del richiedente e sulla base della situazione stipendiale esistente all’atto della domanda.
- Riscatto dei periodi prescritti presentata da soggetti per i quali l’obbligo contributivo nella gestione degli esercenti attività commerciali è insorto dal 1° gennaio 1997 (art.1, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). I soggetti per i quali l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria dal 1° gennaio 1997 per effetto dell’art.1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 possono riscattare i periodi antecedenti al 1° gennaio 1997 già prescritti alla data di entrata in vigore della citata legge n.662/1996, con i criteri di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
Chi può usufruire della pace contributiva?
La pace contributiva è disponibile per i lavoratori interamente contributivi, ossia coloro che non hanno versamenti antecedenti al 1° gennaio 1996 (Circolare INPS n. 69 del 2024).
Quali periodi possono essere riscattati?
Possono essere riscattati fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, esclusi i periodi antecedenti alla prima occupazione.
Quali sono i vantaggi della pace contributiva?
I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione sia per il calcolo dell’assegno pensionistico (Circolare INPS n. 69 del 2024).
Chi è escluso dalla possibilità di riscatto?
Non possono essere riscattati i periodi già coperti da contribuzione in qualsiasi fondo previdenziale e quelli precedenti alla prima occupazione.
Cosa succede se si acquisisce anzianità assicurativa prima del 1996?
Se si verifica l’acquisizione di anzianità assicurativa prima del 1996, ad esempio per servizio militare o maternità, il riscatto già effettuato verrà annullato e i contributi saranno restituiti d’ufficio (Circolare INPS n. 69 del 2024).
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