WELFARE AZIENDALE: IL QUADRO NORMATIVO pt.2
- TUIR – DPR 917/1986
- ART 51 COMMA 1 : Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
- ART 12 : familiari del dipendente che possono usare il welfare
- DLGS 314/1997
- ART 6 COMMA 1 – principio base: omini comprensibilità del reddito, tutto assoggettato a fiscale e contributi, armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale.
- ART 6 COMMA 3 – deroga : per alcune opere, servizi ed erogazioni in considerazione della connotazione di particolare rilevanza sociale si applica un regime fiscale e contributivo agevolato
- il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale, ci sono infatti voci aventi rilevanza ai soli fini previdenziali come individuate art. 12 L 30/04/1969 n. 153 (art 6 Dlgs 314/1997)
- TUIR – DPR 917/1986
- ART 51 COMMA 2 : non concorrono a formare il reddito le rogazioni di seguito riportate:
- b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta € 258,00
- c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro 4/8 €
- d) servizi di trasporto collettivo
- d-bis) – dal 2018 servizi di trasporto pubblico
- e) compensi reversibili
- f) – dal 2016 i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto. previsti e regolati volontariamente dal datore di lavoro o tramite contratti, accordi o regolamenti aziendali, senza limiti (circolare Ag. Entrate 5/E/2018).
- f-bis) – dal 2016 i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonchè per la frequenza di ludoteca e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Concetto ampio di servizi di educazione e istruzione in età prescolare, anche mediante il rimborso di spese già sostenute
- f-ter) – dal 2016 fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (ag. Entrate 28/E/2016
- f-quater) – dal 2016 forme assicurative per rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione
- ART 51 COMMA 2 : non concorrono a formare il reddito le rogazioni di seguito riportate:
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- ART 51 COMMA 3: se il valore dei beni o dei servizi è superiore al limite-soglia il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo complessivo, anche la quota di valore inferiore al medesimo limite;
- ART 51 COMMA 3 BIS: generale possibilità di erogare dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 sottoforma di voucher. I voucher possono essere usati solo direttamente dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Il momento dell’assoggettamento del voucher: quando il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.
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- L 208/2015 ART 1 COMMA 184-BIS ha introdotto a decorrere dal 2016 in via strutturale le seguenti possibilità:
- esclusivamente per i lavoratori privati
- di ricevere remunerazioni riferite a premi di risultato – di ammontare variabile e incerti nella corresponsione legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base del citato decreto). Queste erogazioni sono soggette a un particolare regime fiscale agevolato che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% ( 5% per il 2023).
- sono necessari due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l’altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale. In particolare, l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 80000 €
- queste somme premiali sono soggette a contribuzione ordinaria
- le predette somme agevolate potranno essere sostituite da uno o più servizi di cui ai citati commi 2 e 3 dell’art 51 e rientrare nel welfare aziendale
- Agenzia delle Entrate circolare 28 del 2016 non rientrano nella fattispecie i valori premiali derivanti da contrattazione collettiva nazionale ma esclusivamente da quella territoriale o aziendale
- DM 25/03/2016 ART 5 : obbligo di deposito degli accordi entro 30 giorni presso l’Ispettorato
- Agenzia delle Entrate circolare 326 del 23/12/1997 le erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori e non nei confronti di un gruppo omogeneo (scelta arbitraria del datore di lavoro) concorrono alla formazione del reddito
- Agenzia delle entrate 28/E/2016 il dipendente deve restare estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio. Sono escluse le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità circ. difformità di regime – L 153/1969 art 12, lettera f) comma 4 i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro
- DLGS 252/2005 ART 1 COMMA 182 – 191
- Pertanto, su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni del citato articolo 12, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
- sono soggetti al contributo del 10% anche i versamenti a “casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione”.
- DL n 5 del 14/01/2023 art 1 , convertito L 10/03/2023 n. 23 esclusione ai soli fini fiscali dei 200 € per dipendente come bonus carburante.
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